Piscina in area vincolata: pertinenza o nuova costruzione?
Il TAR Campania sulla qualificazione di una piscina in area sottoposta a vincolo: se fattibile, è sempre necessaria l'autorizzazione paesaggistica
Le motivazioni: nozione di pertinenza e nuova costruzione
Al centro del ragionamento del TAR vi è la nozione di pertinenza urbanistica, distinta in modo netto da quella civilistica. Viene richiamata ampia giurisprudenza, secondo cui:
- il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello civilistico, ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, che risultino accessorie rispetto ad un’opera principale e non autonome per dimensioni, funzione o valore di mercato;
- la pertinenza urbanistica non ricorre quando l’opera, come una piscina, genera un proprio impatto urbanistico, è suscettibile di utilizzo autonomo, aumenta il carico urbanistico o modifica l’assetto del territorio.
Con riferimento alle piscine, la sentenza specifica che la piscina non è automaticamente una pertinenza, ma lo è solo se:
- ha dimensioni modeste;
- non è dotata di autonoma funzionalità;
- non altera significativamente lo stato dei luoghi.
Nel caso di specie, il TAR osserva che una piscina di 24 mq, con profondità variabile tra 1 e 2 metri, realizzata su un terrazzamento di 75 mq, non è un’opera di modeste dimensioni e non può essere considerata automaticamente pertinenza. Neppure la destinazione a uso esclusivo di una casa vacanze può giustificare tale qualificazione.
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