Piscina in area vincolata: pertinenza o nuova costruzione?
Il TAR Campania sulla qualificazione di una piscina in area sottoposta a vincolo: se fattibile, è sempre necessaria l'autorizzazione paesaggistica
Edilizia libera? Non in zona vincolata
Il ricorrente aveva invocato il d.P.R. n. 31/2017, sostenendo che l’opera rientrasse tra gli interventi paesaggisticamente irrilevanti (Allegati A e B). Ma il TAR precisa che la piscina interrata non è assimilabile a una cisterna o a un serbatoio, né rientra tra gli interventi A.10, A.12 o B.24 del D.P.R. 31/2017. La sua funzione ricreativa, la presenza di opere di scavo, recinzione e alterazione del suolo ne impediscono l’inquadramento tra le opere di lieve entità.
Allo stesso modo, è stata esclusa anche l’applicabilità del regime semplificato regionale (L.R. Campania n. 13/2022) in quanto la previsione di SCIA per piscine inferiori ai 24 mq non incide sul regime paesaggistico. La legge regionale non può derogare al vincolo imposto dal PUT e non può prevalere sull’art. 146 del Codice dei beni culturali.
Sul punto, il TAR conferma che l’intervento configura una nuova costruzione, richiamando l’art. 3, comma 1, lett. e.6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ai sensi del quale “Sono considerate nuove costruzioni anche gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% dell’edificio principale, o che siano qualificati tali dagli strumenti urbanistici, specie in ambiti di pregio ambientale o paesaggistico.”
In area sottoposta a vincolo, infatti, la regola è che qualunque opera, anche se pertinenziale, ha rilievo paesaggistico e necessita di autorizzazione, salvo i casi specifici previsti dal d.P.R. 31/2017.
La sentenza del TAR
Il TAR ha quindi respinto il ricorso, accogliendo solo la censura relativa al silenzio della Soprintendenza sulla proposta della piscina prefabbricata e smontabile. Una valutazione paesaggistica completa, spiega il giudice di primo grado, impone di analizzare tutte le soluzioni progettuali prospettate, anche quando alternative.
Il provvedimento impugnato andrà quindi integrato con una motivazione specifica sull’opera temporanea proposta dalla ricorrente.
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