PNRR e bonifica ambientale: definiti gli interventi per i siti orfani
Il MITE ha definito i criteri per gli interventi su siti contaminati che non siano stati bonificati dai responsabili o dai proprietari dei terreni
Con il decreto direttoriale del 23 febbraio 2022, n. 15 il Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) ha stabilito i criteri con cui le Regioni potranno presentare proposte progettuali di bonifica per i siti orfani, da finanziare coni fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Fondi PNRR per bonifica siti orfani: il decreto del MITE
Con la misura M2C4 3.4, il PNRR stanzia 500 milioni di euro per la bonifica dei siti orfani. L’elenco dei siti suscettibili di risanamento è già stato approvato nel novembre dell’anno scorso con il Decreto direttoriale n. 222 del 22 novembre 2021.
Il nuovo decreto del 23 febbraio 2022, n. 15 fissa i criteri per la valutazione delle proposte progettuali presentate dalle Regioni. Il prossimo passo, previsto dal PNRR, è la redazione di uno specifico Piano d’azione che nell’ambito dell’elenco dei siti individui gli specifici progetti da finanziare secondo un criterio di riparto tra le singole regioni, pure approvato dal decreto. Infine, verranno redatti specifici accordi di programma con le singole regioni con l’obiettivo di definire il cronoprogramma degli interventi e le modalità di monitoraggio e rendicontazione.
Tra i criteri fissati dal decreto:
- il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR, che prevedono la riqualificazione di almeno il 70% della superficie di suolo interessata dagli interventi che verranno ammessi a finanziamento;
- coerenza con le normative nazionale e comunitaria;
- il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”;
- l’attuazione da parte di un soggetto pubblico con specifici requisiti, la conclusione degli interventi entro il 31 marzo 2026.
Cosa sono i siti orfani
L’art. 2 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020 (Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani), ha definito come “sito orfano”:
- un sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di bonifica di cui all’art. 244 del decreto legislativo 152/2006, o di cui all’art. 8 del decreto ministeriale del 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti, né vi provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
- un sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo n. 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.
In questi casi l’onere degli interventi sostituivi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è in carico alla pubblica amministrazione, per cui con il decreto del 29 dicembre 2020 e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (misura M2C4, investimento 3.4) sono state destinate a Regioni e Province autonome risorse per interventi su siti orfani.
In particolare, con il decreto del 29 dicembre 2020 “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani”, sono stati destinati oltre 105 milioni di euro per la bonifica di tali siti, ripartiti per le annualità 2019 – 2024 tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le quote individuate nella tabella allegata al decreto.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso, coerentemente con le previsioni e pianificazioni già adottate in materia di bonifiche.
Le risorse possono essere destinate a:
- realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza;
- caratterizzazione;
- analisi di rischio;
- bonifica;
- messa in sicurezza permanente;
- ripristino ambientale.
Il decreto esclude espressamente dai fondi:
- gli interventi di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento;
- attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti;
- interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali;
- interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali;
- interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.
Le Amministrazioni che hanno candidato siti orfani al finanziamento di cui al decreto del 29 dicembre 2020 sono venti e sottoscritto accordi con il Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello stesso decreto.
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