Polizze catastrofali: la guida completa per le imprese
Pubblicate le FAQ dell'ANIA sull'obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali. Secondo gli operatori del settore permangono però ancora incertezze normative
Le FAQ ANIA: beni coperti dalla polizza obbligatoria
15. Quali beni copre la polizza obbligatoria?
Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre “i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali” (articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile). Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.
LE MERCI NON RIENTRANO NEL PERIMETRO DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO.
16. Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?
- Per i Fabbricati l’importo massimo assicurabile (cosiddetta SOMMA ASSICURATA) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione);
- Per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);
- Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e rispristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato (primo rischio assoluto).
Per le imprese con somma assicurata fino a 30 milioni di euro, la legge prevede l’applicazione di uno scoperto del 15% del danno indennizzabile. Lo scoperto è la percentuale di danno che resta a carico dell’assicurato. Così, ad esempio, nel caso di un danno pari a 7.000 euro, l’impresa assicurata è chiamata a pagarne il 15%, ovvero 1.050 euro.
Per le imprese con SOMMA ASSICURATA oltre 30 milioni di euro la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.
Inoltre, in caso di importi particolarmente elevati, la somma assicurata può essere ridotta attraverso l’applicazione di ulteriori limiti:
- (a) per le imprese con somma assicurata fino a 1 milione di euro: il massimale di polizza (*) sarà pari alla somma assicurata;
- (b) per le imprese con somma assicurata tra 1 e 30 milioni di euro: il massimale di polizza non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata;
- (c) per le imprese con somma assicurata oltre 30 milioni di euro: il massimale di polizza sarà pattuito liberamente tra le parti.
Cosa si intende per massimale di polizza
Il massimale di polizza è l’importo massimo, indicato nel contratto, che l’assicurazione può risarcire. Ad esempio, se il massimale è pari a 10.000 euro, l’assicurato che subisce un danno di 2.000 euro otterrà un indennizzo pari all’intero valore del danno. Se lo stesso assicurato subisce un danno di 15.000 euro, otterrà un risarcimento entro il tetto massimo stabilito a monte, in questo caso 10.000 euro, mentre i restanti 5.000 euro saranno a proprio carico.
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