Premi d’accelerazione: ok per tutte le tipologie di appalto
A quali procedure si applica il premio previsto dall'art. 126, comma 2 del nuovo Codice dei contratti? Esiste una soglia di importo? Ecco la risposta del MIT
I premi di accelerazione si applicano sia ai contratti sotto soglia che sopra soglia, indistintamente dalla tipologia di procedura e dall'importo dell'appalto.
Premi d'accelerazione: a quali appalti si applica?
A spiegarlo è il Supporto Giuridico del MIT con il Parere del 26 febbraio 2024, n. 2210, in risposta ad alcuni quesiti posti da una Stazione Appaltante sui premi d’accelerazione ai sensi dell’art. 126, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Nel dettaglio, la SA ha richiesto se i premi di accelerazione:
- siano utilizzabili solo per lavori al di sopra della soglia comunitaria oppure anche per quelli al di sotto, a prescindere che si tratti di procedure negoziate o affidamenti diretti;
- siano di possibile applicazione solo a quei lavori la cui verifica della prestazione è effettuata tramite verbale di collaudo oppure anche in caso di utilizzo di un più semplice CRE ove consentito dalla norma;
- vadano fatturati a parte dall'operatore economico, rispetto al contratto principale.
Il parere del MIT
Il MIT ha quindi riportato il dettato della norma, secondo la quale "Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.".
L’art. 126, comma 2, quindi non fa distinzione tra lavori sopra o sotto la soglia comunitaria, né tra procedure o importi.
Se ne ricava che i premi d'accelerazione sono utilizzabili per tutti i lavori, sia al di sopra della soglia comunitaria, che per quelli al di sotto, a prescindere che si tratti di procedure negoziate o affidamenti diretti; inoltre, non essendoci distinzione tra importi economici, si applicano sia per quei lavori la cui verifica della prestazione è effettuata tramite verbale di collaudo, che per quelli la cui verifica è avvenuta con certificato di regolare esecuzione.
Nessuna indicazione sul terzo quesito inerente la fatturazione, non di competenza del Supporto giuridico.
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