Presentazione varianti: quando serve una nuova VAS?
Il parere del CGARS: no a nuova VAS se l'impatto sull'ambiente della variante non è significativo e se il procedimento non è adeguatamente motivato
Il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente), soggiace ai principi generali dell’attività amministrativa, che deve essere improntata all’efficacia e alla celerità. Di conseguenza, le modifiche di piani e programmi già sottoposti a V.A.S. necessitano di una nuova valutazione soltanto nei casi in cui le variazioni apportate siano suscettibili di recare un potenziale pregiudizio all’ambiente e non siano state preventivamente considerate nell’ambito della precedente V.A.S., con una motivazione rafforzata da parte dell’Amminsitrazione.
Varianti piano e nuova VAS: il parere del CGARS
Sulla base di questi presupposti, l’Adunnanza delle Sezioni Riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con il parere del 5 settembre 2023, n. 395, ha accolto il ricorso di un Comune contro il parere reso dalla Commissione Tecnica sulla necessità di assoggettamento alla procedura di VAS della proposta di variante del Piano Urbanistico Commerciale, determinando «un aggravio inutile del procedimento, in contrasto con fondamentali esigenze di celerità ed economicità dell’azione amministrativa».
Sulla questione, il CGARS ha evidenziato che la valutazione ambientale strategica, ad eccezione dei casi previsti dal comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, non è sempre necessaria. Come specifica l’art. 6, comma 1, del Codice Ambiente, «la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.».
Al comma 3 si prevede che per «i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente».
Il criterio dell'impatto significativo sull'ambiente
Il procedimento preliminare volto ad accertare se il piano o programma possa determinare impatti significativi sull’ambiente (e, pertanto, debba essere sottoposto a V.A.S.), denominato «verifica di assoggettabilità», disciplinato dal successivo art. 12, prevede al comma 6, che «la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati».
Non solo, dunque, la valutazione ambientale strategica non è sempre necessaria nel caso difettino «impatti significativi sull’ambiente», ma nel procedimento di assoggettabilità viene, ulteriormente, specificato che nel caso di piano già sottoposto a V.A.S. l’esame debba essere limitato «ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati».
Inoltre è irrilevante l’estensione dell’area, essendo, unicamente, determinante la valutazione degli effetti significativi sull’ambiente. Secondo un condivisibile orientamento «l’incidenza su un’area geograficamente ristretta non esclude la VAS, qualora il piano è valutato come idoneo a produrre impatti significativi sull’ambiente, per converso, anche una modifica di piano che abbracci un ambito esteso può non essere assoggettata a VAS, ove da essa non conseguano impatti significativi sull’ambiente”.
Dalla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 spiega il CGARS, si ricava agevolmente che la ragione fondamentale che giustifica il procedimento di V.A.S. è il significativo impatto sull’ambiente.
Nuova VAS: necessaria motivazione rafforzata
Ne consegue che in presenza di una precedente procedura di V.A.S., l’obbligo di ripetere il procedimento può ragionevolmente essere giustificato solo nel caso di modificazioni dello strumento urbanistico che determinino un maggiore impatto sull’ambiente e non anche quando, al contrario, si apportino variazioni finalizzate a incrementare le misure di tutela ambientale previste nel piano come, ad esempio, nel caso di riduzione del carico urbanistico indotto e esclusione dall’edificabilità di alcune aree.
Le modifiche di piani e programmi, come nel caso in esame, necessitano di un nuovo assoggettamento a V.A.S. solo laddove le variazioni apportate siano suscettibili di recare un potenziale pregiudizio all’ambiente e non siano state preventivamente considerate nell’ambito della precedente V.A.S., evitando così duplicazioni delle valutazioni ambientali e scongiurando un inutile aggravamento del procedimento.
Non solo: qualora si decida per il nuovo assoggettamento alla procedura di V.A.S. di piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica ambientale è necessario fornire motivazioni rafforzate e che giustifichino il reiterarsi del procedimento.
Nel caso in esame, la variante proposta era già stata oggetto del procedimento di V.A.S e costituiva soltanto una rielaborazione del precedente piano, per cui il suo assoggettamento a nuova VAS "determinerebbe un aggravio inutile del procedimento, in contrasto con fondamentali esigenze di celerità ed economicità dell’azione amministrativa, sacrificando illegittimamente l’interesse pubblico alla realizzazione di un’area commerciale e turistica, che incide significativamente per lo sviluppo del territorio".
Il tutto a fronte di un provvedimento dell’Amministrazione carente di motivazione, quando solo attraverso una puntuale disamina delle ragioni sottostanti al nuovo assoggettamento si sarebbe potuto scongiurare un ingiustificato aggravamento del procedimento in ossequio al principio costituzionale di buon andamento previsto dall’art. 97 Cost.
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