Prevenzione corruzione e contratti pubblici: il nuovo regolamento ANAC

Pubblicato il nuovo regolamento sulla funzione consultiva ANAC in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

di Redazione tecnica - 11/07/2024

Con la Delibera del 17 giugno 2024, n. 297, ANAC ha approvato il nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dalla stessa Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi della legge n. 190/2012.

Funzione consultiva di ANAC: approvato il nuovo regolamento

La conferma arriva con la pubblicazione del Comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156, con cui è stata resa nota l’approvazione del nuovo Regolamento e dei relativi decreti attuativi, e ai sensi del d.Lgs. n. 36/2023, al di fuori dei casi previsti dall’art. 220, comma 1 (pareri di precontenzioso), dello stesso Codice dei Contratti Pubblici.

Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 20 luglio, abrogando quello del 2018, che era stato modificato nel 2021.

Esso riguarda l’attività consultiva svolta dall’ANAC in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative:

  • della legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), e dei suoi decreti attuativi;
  • del Codice dei contratti Pubblici.

Attività consultiva ANAC: ambito di competenza

L’attività consultiva è svolta:

  • a) nei casi indicati nell’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), della l. 190/2012 e nell’art. 16, comma 3 del d.lgs. 39/2013;
  • b) quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme.

Le richieste di parere non rientranti in queste ipotesi e che riguardano questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per l’adozione di eventuali atti regolatori e, se ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.

Soggetti che possono richiedere il parere

Possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere:

  •  a) il Ministro per la pubblica amministrazione, per i pareri riguardanti l’art. 1, co. 2, lett. d) della la legge n. 190 del 2012;
  •  b) le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. e), della legge n. 190 del 2012;
  • c) in materia di conferimento degli incarichi di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, anche i soggetti privati destinatari dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che intendano conferire un incarico;
  • d) i Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l’interpretazione delle disposizioni, per i pareri previsti dall’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013, s
  • e) i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sull’applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo alla l. 190/2012 e relativi decreti attuativi, in casi diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c);
  • f) in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 1, comma 1, lett. a), dell’Allegato I.1 del Codice, nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.

La richiesta di parere va presentata compilando e inviando via PEC il modulo allegato al Regolamento, insieme a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile, compresa la ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere; inoltre deve illustrare compiutamente e in maniera chiara il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere.

Inammissibilità della richiesta

Sono ritenute inammissibili le richieste che:

  • a) non rientrano nelle ipotesi previste dal Regolamento;
  • b) non contengono gli elementi indicati o che rinviano genericamente ad allegata documentazione;
  • c) non sono sottoscritte dall’organo competente;
  • d) sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità;
  • e) hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Autorità
  • f) in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità e che è inerente lo stesso contenuto dell’istanza

Le richieste inammissibili vengono archiviate.

Istruttoria e adozione del parere

Le richieste di parere non archiviate sono oggetto di istruttoria entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Autorità. L’Ufficio elabora una proposta di parere e la sottopone all’approvazione del Consiglio.

I pareri approvati dal Consiglio, compresi quelli in forma semplificata, sono trasmessi alle parti interessate a cura dell’Ufficio.

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