Prevenzione incendi: in Gazzetta Ufficiale la nuova regola tecnica per impianti a idrogeno
Pubblicata la regola per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2023, n. 169, il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2023 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio”.
Impianti di produzione idrogeno: la nuova regola di prevenzione incendi
La regola stabilisce le modalità di realizzazione e gestione degli impianti in modo da garantire i seguenti obiettivi:
- minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Fa parte del decreto l’allegato 1 che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, specifica nel dettaglio le carattersihe della Regola, così suddivise:
- Titolo I – Disposizioni generali
- Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
- Classificazione degli impianti.
- Elementi costitutivi degli impianti.
- Elementi pericolosi.
- Materiali.
- Verifica dell’assoggettabilità di un elettrolizzatore al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
- Titolo II - Modalità costruttive
- Accesso all’area.
- Impianto di produzione di idrogeno.
- Unità di stoccaggio di idrogeno compresso.
- Compressori.
- Baie di carico.
- Impianto gas.
- Costruzioni elettriche.
- Prevenzione di formazione di miscele esplosive.
- Titolo III - Misure di protezione attiva
- Impianti di rilevazione e allarme.
- Impianti di spegnimento e raffreddamento.
- Estintori.
- Sistema di emergenza (ESS).
- Titolo IV – Distanze di sicurezza
- Titolo V – Norme di esercizio
Nuova regola anticendio: a quali impianti si applica
Le disposizioni si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio, ai fini della prevenzione incendi, degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso. Previa valutazione del rischio, le disposizioni possono essere applicate anche ad attività di produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da quelle indicate nel decreto.
In particolare, la regola tecnica si applica a impianti:
- di nuova realizzazione;
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, in caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
Non sono richiesti adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore del decreto:
- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- siano in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 20 agosto, ovvero il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Documenti Allegati
DecretoIL NOTIZIOMETRO