Prevenzione incendi: occhio alla normativa sui caminetti
I caminetti sono assimilabili agli impianti termici e, se posti in strutture alberghiere, devono rispettare le norme previste dal DM 14 luglio 2015
Un caminetto non centralizzato va considerato come impianto termico ai sensi del d.lgs. n. 192/2005, modificato dalla legge n. 190/2013, quando la potenza nominale del focolare sia uguale o maggiore a 5 kW e deve rispettare le norme antincendio di cui al DM 14 luglio 2015, se inserito in una struttura alberghiera.
Prevenzione incendi e caminetti in hotel: sono impianti termici
Lo conferma la sentenza della Corte di Cassazione n. 30615/2023, con la quale i giudici di Piazza Cavour hanno confermato la condanna del proprietario di un albergo nel quale si era sviluppato un grave incendio, originato dalla canna fumaria di un caminetto non centralizzato, non a norma e non sottoposta a manutenzione annuale.
Il camino era stato utilizzato in violazione del combinato disposto del punto 21 del D.M. 9 aprile 1994, con riferimento al punto 8.2.1., dove è prescritto che gli impianti di produzione di calore devono essere centralizzati, e del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 190, dove è stabilito che i caminetti sono assimilati agli impianti termici quando la potenza del focolare è maggiore o uguale a 5 KW, nonché, ancora, in violazione delle norme antincendio per le attività alberghiere di cui al decreto 14 luglio 2015, per il quale è consentita la presenza di stufe e caminetti nelle aree comuni per le attività con un numero di posti letto tra i 25 e i 50 (l'albergo aveva la licenza per 89 posti letto ed al momento dell'incendio vi era la presenza di 67 ospiti).
Inoltre, in violazione della normativa regolamentare vigente, non era stata effettuata la corretta manutenzione del caminetto con cadenza annuale, così favorendo l'accumulo di fuliggine che ha poi causato l'innesco dell'incendio all'interno della canna fumaria, con investimento della copertura dell'edificio.
Definizione degli impianti termici
Tra le motivazioni con cui gli ermellini hanno rigettato il ricorso, proprio il fatto che il caminetto costituirebbe un impianto di produzione di calore, anche se non elencato tra gli impianti termici dall'art. 1 del D.P.R. n. 412 del 1993, ragione per cui, secondo il ricorrente, nessun esplicito divieto di utilizzo poteva ritenersi gravante nei suoi confronti.
La Corte ha invece confermato il giudizio d’appello per cui, alla stregua di quanto previsto dal punto 8.2.1. (espressamente dedicato agli "Impianti di produzione calore"), come richiamato dal punto 21, del D.M. 9 aprile 1994, «Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi».
Ricorda la Cassazione che l'allora vigente d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, aveva specificato all'art. 2 lett. 1-tricies le seguenti indicazioni per definire un impianto termico:
- un «impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
- sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
- non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante;
- tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 KW».
Considerata la vigenza di queste norme, era vietato utilizzare il camino in questione, che era un impianto di produzione di calore fisso, non centralizzato, con potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare maggiore o uguale a 5 KW.
Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sui caminetti
Se è vero che nella nuova definizione di impianto termico prevista dal novellato art. 2 lett. 1-tricies d.lgs. n. 192 del 2005 non è stato fatto più riferimento ai camini come impianti termici, è anche vero che, l'Agenzia delle Entrate al punto 4.5.1. della Circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, ha chiarito, in modo inequivoco, che «per gli interventi realizzati a partire dall'Il giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, -per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati "impianto di riscaldamento"», nonché - con riguardo a quanto di specifico interesse in questa sede - che «per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l'assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E)».
Nessun dubbio quindi: il caminetto rientrava tra gli impianti termici e rispondeva ai precetti previsti dalla normativa di settore, con conseguente responsabilità dell'albergatore sul suo utilizzo improprio e senza alcuna diligenza anche in merito alla manutenzione.
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