Le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti r.i.r. di soglia superiore
Le verifiche di prevenzione incendi per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011 di soglia superiore, presenti all'interno degli stabilimenti rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015.
L’allegato L al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011 (di seguito “attività soggette”) di soglia superiore, presenti all'interno degli stabilimenti rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015.
Con la circolare DCPREV n. 15438 del 15 ottobre 2019 sono stati forniti chiarimenti applicativi dell’allegato L al D.Lgs. n. 105/2015 relativo alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. In particolare è stato precisato che il procedimento di prevenzione incendi, per le “attività soggette”, è incardinato nell’ambito della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza.
Le “attività soggette” sono distinte a seconda se siano individuabili o non individuabili come impianti o depositi ai sensi dell’art. 3 lettere h) e r) del D.Lgs. n. 105/2015, in:
In base a tale distinzione sono quindi descritte le procedure previste dal citato allegato L per i seguenti casi, confrontati con gli adempimenti semplificati di prevenzione incendi previsti dal:
- Rapporto di sicurezza preliminare (nulla osta di fattibilità – valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011);
- Rapporto di sicurezza definitivo (parere tecnico conclusivo – SCIA e controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011);
- Riesame del rapporto di sicurezza (attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 151/2011);
- Modifiche senza "aggravio di rischio" ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 (con eventuale presentazione del progetto in caso di "aggravio di rischio" ai sensi del D.P.R. n. 151/2011).
La circolare DCPREV n. 15438 del 15/10/2019 ha inoltre previsto due modelli che possono essere utilizzati dal gestore per il riepilogo delle “attività soggette” e degli oneri da corrispondere per i vari procedimenti ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015:
a) Modello A “prevenzione incendi NOF – RDS – riesame” per la presentazione del:
- Rapporto di sicurezza preliminare (NOF);
- Rapporto di sicurezza definitivo (RDS);
- Riesame del rapporto di sicurezza;
Con il Modello A il gestore comunica le “attività soggette” distinte tra individuabili e non individuabili come impianti e depositi, e il relativo versamento calcolato per le sole attività “non individuabili”.
b) Modello B "non aggravio", per la presentazione di modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell’allegato D del D.Lgs. n. 105/2015, in assenza o in presenza di valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.
Con il Modello B il gestore comunica le attività oggetto di modifica soggette ai controlli di prevenzione incendi come impianti e depositi e il relativo versamento ai sensi del D.M. 7 agosto 2012.
Rapporto di sicurezza preliminare
Il rapporto di sicurezza preliminare è finalizzato al rilascio del NOF (per l’esame di stabilimenti nuovi o esistenti in caso di modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti) effettuata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 105/2015 e alla valutazione del progetto antincendio di tutte le “attività soggette” di cui al D.P.R. n. 151/2011.
Le valutazioni di prevenzione incendi sono comprese nell'ambito dell’istruttoria tecnica per il rilascio del NOF, la quale comprende la valutazione del progetto.
Le conclusioni del Comitato tecnico regionale (CTR) vengono acquisite dal Comando provinciale VVF ai fini dell'emissione del parere di conformità sul progetto.
Per quanto concerne le “attività soggette” di cui al D.P.R. n. 151/2011 si distinguono in:
- attività non individuabili come impianti o depositi (non oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto di sicurezza preliminare): devono essere documentate ai sensi del D.M. 7 agosto 2012. La documentazione deve essere presentata alla Direzione regionale VVF unitamente all'attestato di versamento relativo alle sole attività non individuabili.
- attività individuabili come impianti o depositi (oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto di sicurezza preliminare): sono documentate come previsto all'allegato C del D.Lgs. n. 105/2015.
La Direzione regionale, nell’avviare l’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs n. 105/2015, comunica che questa comprende la valutazione del progetto di tutte le “attività soggette”.
Al termine dell’istruttoria, la Direzione regionale trasmette le conclusioni del CTR al Comando provinciale VVF ai fini del rilascio del parere di conformità sul progetto.
Per le finalità connesse con i procedimenti di prevenzione incendi, il RDS preliminare deve contenere:
- elenco delle “attività soggette” distinte tra individuabili e non individuabili come impianti o depositi, redatto con il modello A;
- planimetria con l’indicazione delle "attività soggette";
- documentazione di cui all’allegato I del D.M. 7 agosto 2012 per tutte le “attività soggette”;
- attestazione di pagamento relativa alle sole attività non individuabili come impianti o depositi.
- parere di conformità sul progetto.
Rapporto di sicurezza definitivo
I controlli di prevenzione incendi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 vengono effettuati nell'ambito dell'attività istruttoria e dei sopralluoghi previsti nella procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 105/2015.
Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche degli esistenti con aggravio del preesistente livello di rischio, non è prevista la presentazione della SCIA, in quanto l’obbligo è assolto con la presentazione del rapporto di sicurezza definitivo di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 105/2015.
Ciò vale per tutte le attività soggette a controllo, individuabili o non individuabili come impianti o depositi.
L’esercizio dell’attività è comunque subordinato all’ottenimento del parere tecnico conclusivo di cui all’art. 17, comma 2, da parte del CTR ai sensi dell’art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 105/2015.
Per le finalità connesse con i procedimenti di prevenzione incendi, il RDS definitivo deve contenere:
- elenco delle “attività soggette” distinte tra individuabili e non individuabili come impianti o depositi, redatto con il modello A;
- planimetria con l’indicazione delle "attività soggette";
- documentazione di cui all’allegato II del D.M. 7 agosto 2012 per tutte le “attività soggette”;
- attestazione di pagamento relativa alle sole attività non individuabili come impianti o depositi.
Al termine dell’istruttoria tecnica le conclusioni del parere tecnico conclusivo emesso dal CTR vengono trasmesse dalla Direzione Regionale al Comando VVF ai fini del procedimento di prevenzione incendi.
Il parere tecnico conclusivo dell’istruttoria può dare esito:
- favorevole: nel caso in cui l’istruttoria tecnica si chiuda senza prescrizioni, il Comando dei Vigili del fuoco comunica la conclusione con esito positivo del procedimento di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento del parere tecnico conclusivo;
- favorevole con prescrizioni: nel caso in cui l’istruttoria tecnica si concluda con prescrizioni calendarizzate e relative scadenze temporali di attuazione, il CTR, in base al disposto dell’art. 17, comma 7, individua e designa nel parere tecnico conclusivo i soggetti, già appartenenti al gruppo di lavoro incaricato dell’istruttoria, eventualmente integrati da altri componenti del Comitato, deputati alla verifica delle prescrizioni, i quali, alla scadenza dei termini, effettuato il sopralluogo, redigono un apposito verbale rilasciandone copia alla ditta e comunicano l’esito della verifica al CTR. Le determinazioni conclusive del CTR sono trasmesse al Comando, che, nel caso in cui sia stata verificata l’ottemperanza delle prescrizioni impartite nel parere tecnico conclusivo, comunica la conclusione con esito positivo del procedimento di prevenzione incendi per tutte le attività soggette a controllo VVF presenti nello stabilimento.
Riesame del rapporto di sicurezza
L’obbligo di presentazione dell’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 151/2011, per le attività individuabili come impianti o depositi in possesso di un parere tecnico conclusivo di istruttoria è assolto con la presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato.
Resta l’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, contestualmente alla suddetta comunicazione ed eventualmente al rapporto di sicurezza aggiornato, per le attività non individuabili, secondo il D.M. 7 agosto 2012.
Per le finalità di prevenzione incendi, la comunicazione di cui all’art. 15, comma 9 deve comprendere:
- elenco delle “attività soggette” distinte tra individuabili e non individuabili come impianti o depositi, redatto con il modello A;
- planimetria, con l’indicazione delle attività di cui al precedente punto;
- attestazione di rinnovo (modello PIN 3) ed eventuale asseverazione (modello PIN 3.1), per le attività non individuabili come impianti o depositi;
- attestazione di pagamento relativa alle sole attività non individuabili come impianti o depositi.
Il gestore deve presentare tale documentazione per tutte le attività, incluse quelle oggetto di modifica dalla precedente istruttoria del rapporto di sicurezza.
Nessun atto inerente alla prevenzione incendi è previsto da parte del Comando.
Modifiche senza aggravio di rischio
Per l’individuazione delle modifiche con o senza aggravio di rischio di incidenti rilevanti (da non confondere con le modifiche con aggravio di rischio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011) bisogna fare riferimento all’allegato D del D.Lgs. n. 105/2015 (Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, nonché procedure e termini di cui all'art. 18, comma 2).
Si possono distinguere i seguenti casi:
- modifiche alle attività individuabili come impianti o depositi, le quali possono essere ulteriormente distinte tra quelle con obbligo (in caso di "aggravio di rischio" incendio) o senza obbligo di presentazione progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011;
- modifiche alle attività non individuabili come impianti o depositi.
Modifiche senza aggravio di rischio: attività individuabili come impianti o depositi
Tenuto conto che il concetto di “aggravio di rischio” può essere diverso se riferito agli incidenti rilevanti (allegato D del D.Lgs. n. 105/2015) o alla sicurezza antincendio (art. 3 del D.P.R. n. 151/2011), si possono distinguere due casi in relazione al fatto che tali modifiche possono essere con obbligo o senza obbligo di presentazione progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.
Ciò equivale a dire che possono essere con aggravio o senza aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio di cui al citato art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.
a) Modifiche con obbligo di presentazione progetto
Il gestore presenta al Comando VVF la domanda di valutazione del progetto con le procedure dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, allegando documentazione e attestazione di pagamento secondo l’allegato I al D.M. 7 agosto 2012. Nella documentazione deve essere indicato che la modifica è stata già valutata come non aggravio di rischio ai fini dell’allegato D del D.Lgs. n. 105/2015.
Il procedimento di valutazione del progetto è limitato alla verifica della conformità antincendio.
Prima dell’entrata in esercizio della modifica, il gestore presenta la dichiarazione di non aggravio di rischio, ai sensi del punto 2, dell’allegato D, alla Direzione Regionale e al Comando provinciale VVF.
Non è prevista la presentazione della SCIA, in quanto l’obbligo è assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio di rischio (di incidenti rilevanti).
Non sono previsti controlli di prevenzione incendi, se non nell’ambito dell’istruttoria tecnica.
Per le finalità di prevenzione incendi, alla dichiarazione di non aggravio devono essere allegati:
- elenco delle “attività soggette” individuabili come impianti o depositi, redatto con il modello B;
- documentazione di cui agli allegati I e II del D.M. 7 agosto 2012;
- attestazione di pagamento degli oneri di prevenzione incendi.
b) Modifiche senza obbligo di presentazione del progetto
In tal caso il gestore, prima dell’entrata in esercizio della modifica presenta la dichiarazione di non aggravio di rischio, ai sensi del punto 2, dell’allegato D, alla Direzione Regionale e al Comando VV.F.
Non sono previsti controlli di prevenzione incendi, se non nell’ambito dell’istruttoria tecnica.
Non è prevista la presentazione della SCIA, in quanto l’obbligo è assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio.
Per le finalità di prevenzione incendi, alla dichiarazione di non aggravio devono essere allegati:
- elenco delle “attività soggette” individuabili come impianto o deposito, redatto con il modello B;
- documentazione di cui agli allegati I e II del D.M. 7 agosto 2012;
- attestazione di pagamento degli oneri di prevenzione incendi.
Modifiche senza aggravio di rischio: attività non individuabili come impianti o depositi
Alla luce di quanto descritto, in caso di modifiche alle attività non individuabili come impianti o depositi non deve essere presentata la dichiarazione di non aggravio di rischio ai sensi dell’allegato D al D.Lgs. 105/2015.
Le modifiche ad “attività soggette” non individuabili come impianti o depositi, non ricadenti nei casi descritti in precedenza, sono soggette all’ordinaria disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011 e al D.M. 7 agosto 2012.
Il Comando provinciale VVF provvederà a trasmettere al CTR le proprie determinazioni per le valutazioni nell’ambito delle procedure di riesame periodico del rapporto di sicurezza (Allegato L punto 5.4).
Deroghe al rispetto della normativa antincendio
La richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011 è valutata nell'ambito della procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 105/2015.
Il gestore dovrà indicare le regole tecniche alle quali intende derogare e le misure alternative in un apposito allegato al Rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 105/2015.
In questo caso le procedure semplificate di prevenzione incendi prevedono che le determinazioni espresse dal CTR al termine dell’istruttoria per la valutazione del rapporto di sicurezza valgono anche come pronuncia del Direttore regionale prevista dall'art. 7 comma 3 del D.P.R. n. 151/2011.
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