Prevenzione incendi: la RTV per attività scolastiche
Pubblicato il nuovo volume INAIL che affronta la progettazione di un'attività scolastica utilizzando e confrontando la regola "tradizionale" e la nuova V. 7
È stato pubblicato sul sito dell’INAIL un nuovo volume della Collana Prevenzione incendi, focalizzato sulla Regola tecnica verticale V. 7 del Codice di Prevenzione Incendi per attività scolastiche.
Prevenzione incendi per attività scolastiche: il volume INAIL sulla RTV
Il nuovo volume è frutto del lavoro congiunto tra INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si focalizza sulla regola V.7 e utilizza la metodologia del caso studio, descrivendo una situazione realistica, ovvero la progettazione antincendio di un complesso scolastico ubicato in un edificio esistente.
Il progetto antincendio, pertanto, è finalizzato alla ristrutturazione del complesso scolastico, prevedendo alcune modifiche sostanziali (punto 1.1 della RTV tradizionale d.m. 26 agosto 1992) e il rispetto delle disposizioni contenute al punto 13 della medesima RTV a partire dalla quale si intende sviluppare nel lettore le capacità analitiche necessarie per affrontare, in maniera sistematica, una situazione reale, nella sua effettiva complessità.
L’obiettivo specifico del ricorso al caso studio, quindi, non è quello di risolvere un problema, bensì di fornire al lettore strumenti pratici volti ad affrontare le varie problematiche reali e ad inquadrare le stesse nel contesto del protocollo fornito dal Codice.
Per la progettazione di un’attività scolastica è ancora possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.;
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 7 agosto 2017 e s.m.i. V.7 “Attività scolastiche”.
Si segnala che, individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari.
Sul punto il testo evidenzia che, la scelta di una o dell’altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- costi di progettazione;
- costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.
Di conseguenza, il progettista dovrà fare preliminarmente una valutazione di fattibilità per comprendere quale percorso convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.
Cosa sono le RTV
A seguito dell’emanazione del Codice di Prevenzione Incendi, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio (applicabili a più attività, V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, al passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla metodologia prestazionale del Codice.
Sono state pertanto emanate, ad oggi, le seguenti RTV:
- V.4 Uffici
- V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- V.6 Autorimesse § V.7 Attività scolastiche
- V.8 Attività commerciali
- V.9 Asili nido
- V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- V.11 Strutture sanitarie
- V.12 Altre attività in edifici tutelati
- V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
- V.14 Edifici di civile abitazione
- V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Ulteriori RTV sono in fase di pubblicazione, notificate alla Commissione europea, o allo studio dei quadri dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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