Primo Condono Edilizio: occhio alla natura del vincolo

Anche se imposto in maniera temporanea, il vincolo di inedificabilità assoluta rappresenta una condizione ostativa al rilascio della sanatoria

di Redazione tecnica - 06/09/2024

Sebbene la disciplina che regolamenta il rilascio del Primo Condono Edilizio non sia restrittiva come quella prevista per il Terzo Condono, anch’essa prevede dei fermi limiti in merito agli abusi realizzati all’interno di aree sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica.

Difatti, non sono suscettibili di sanatoria gli immobili realizzati in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta imposto, prima della realizzazione delle opere, da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici.

Primo Condono Edilizio: inedificabilità assoluta preclude la sanatoria

A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 15 luglio 2024, n. 6333, che ha rigettato il ricorso per l’annullamento del diniego dell’istanza di Primo Condono Edilizio (Legge n. 47/1985), richiesta per opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta.

Si specifica appunto che il Primo Condono - pur essendo meno restrittivo rispetto al Terzo Condono di cui alla Legge n. 326/2003 - impone comunque delle regole ben precise per gli abusi realizzati in aree tutelate ai sensi del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L’art. 33 della L. 47/1985 dispone infatti che non possono essere sanati gli immobili realizzati in contrasto con vincoli paesaggistici di inedificabilità assoluta - imposti da leggi statali, regionali o dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici - che siano stati imposti prima che venissero eseguite le opere.

Difatti, mentre il Terzo Condono non può essere concesso a fronte di abusi di nuova costruzione, ristrutturazione o ampliamento eseguiti in un’area in cui insiste un vincolo di inedificabilità, che sia assoluta o relativa, per il Primo Condono invece è rilevante la distinzione della natura del vincolo, in quanto gli abusi conseguiti in area con vincolo di inedificabilità relativa possono essere condonati - nel rispetto di tutti i presupposti - mentre nelle aree in cui vige il vincolo assoluto gli abusi non sono suscettibili di sanatoria.

Vincolo di inedificabilità assoluta: irrilevante la temporaneità

Nel caso in esame, l’istanza di Primo Condono è stata richiesta per sanare un fabbricato (composto da piano terra, primo piano e secondo piano) realizzato, senza titoli, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e a distanza inferiore da 300 metri dal mare.

Tali condizioni non consentono il rilascio del condono ai sensi della Legge n. 47/1985, visto quanto previsto dall’art. 33 citato sopra. Inoltre in questo caso assume rilevanza la Legge Regionale Puglia n. 56/1980, che all’art. 51, comma 1, lett. f), ha disposto - in attesa dell’entrata in vigore dei piani paesistico-territoriali - il divieto di realizzazione di ogni opera entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare.

Il vincolo imposto allora, pur avendo validità temporanea in quanto disposto nell’attesa dei piani paesistici, ha comunque natura di inedificabilità assoluta e non può acquisire natura relativa per il solo fatto di essere ad tempus. Non si tratta infatti di una mera misura di salvaguardia, ma di un vincolo specifico a tutela di interessi paesaggistici e ambientali (cui fa riferimento l’art. 33 della norma sul Primo Condono) al fine di escludere la sanatoria di opere edilizie abusive.

Si spiega pertanto che: “il divieto di condono edilizio previsto dall’art. 33 della Legge n. 47/1985, si applica anche per gli abusi commessi su aree disciplinate dall’art. 51, comma 1, lett. f) della L.R. Puglia n. 56/1980 in quanto, al riguardo, rileva la natura eccezionale della norma sui condoni edilizi.

È dunque irrilevante appellarsi alla temporaneità del vincolo, in quanto gli abusi possono essere sanati solo se non sono in contrasto con le norme urbanistiche vigenti al momento della loro realizzazione, in presenza a quel tempo di detto vincolo. Il ricorso è respinto.

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