Principio del risultato: i CAM nei contratti pubblici
Il riferimento puntuale ai DM sui criteri ambientali minimi è sufficiente perché essi entrino a far parte della legge di gara, senza doverne riportare il testo integrale
Il principio del risultato, dettato dall’art. 1 del d.Lgs. n. 36/2023 rappresenta un punto di riferimento nel modus operandi delle Stazioni Appaltanti, anche nella redazione di bandi e disciplinari di gara e nel rispetto dei Criteri AMbientali Minimi.
Riferimento ai CAM nei documenti di gara: l'applicazione del principio del risultato
Lo spiega bene il TAR Campania, con la sentenza del 15 gennaio 2024, n. 377, relativa a una procedura indetta ancora ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016, ma sui cui ben si applica quello che è un principio finalizzato a garantire la massima efficacia ed efficienza delle Pubbliche Amministrazioni.
Scendendo nel dettaglio, la questione riguarda l’impugnazione da parte di un concorrente del provvedimento di aggiudicazione definitiva di un global service a un altro operatore. Secondo il ricorrente, la procedura sarebbe stata viziata dalla scarsa attenzione ai CAM, con un generico riferimento alle norme, senza però procedere ad una concreta e articolata applicazione delle regole ad essi relative e attribuendo un punteggio di soli 4 punti sui 70 riservati all’offerta tecnica.
Sulla questione, il giudice ha evidenziato come il codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. n. 50/2016, all’art. 34 (“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”) ha stabilito che le stazioni appaltanti concorrono al conseguimento degli obiettivi del Piano d’azione “attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, curando in conformità ad essi la stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, infine precisando che detto obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo.
Nello stesso senso dispone, con alcune differenziazioni, l’art. 57, co. 2, del nuovo codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), inerenti il valore dell’appalto o della concessione, la tipologia del servizio o dell’intervento e la sua localizzazione.
Criteri ambientali minimi: l'importanza dei CAM negli appalti pubblici
Non può essere disconosciuta la valenza cogente delle prescrizioni in tema di criteri ambientali minimi: “la ratio dell’intero impianto normativo risiede nel duplice obiettivo di consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole ed adeguata sulla base di tutti gli elementi, compresi i CAM, che la stazione appaltante deve mettere a disposizione, e di garantire, al contempo, che la norma di cui all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici e l’istituto da essa disciplinato contribuiscano a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica”. Inoltre, le disposizioni in materia di C.A.M., lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.
Guardando al caso in esame, secondo il TAR non può dirsi assente una disciplina in ordine ai criteri ambientali minimi applicabili, specificando con sufficiente grado di precisione le prescrizioni dettate ai concorrenti, mediante il puntuale riferimento ai decreti ministeriali sui criteri ambientali minimi.
In tal senso, il contenuto dei menzionati decreti ministeriali entra a far parte della legge di gara attraverso il meccanismo dell’eterointegrazione, la cui applicazione è stata valorizzata in materia dalla giurisprudenza, finanche in ipotesi di completa omissione, sul punto, della lex specialis.
In tale contesto, spiega il giudice, apparirebbe ultroneo pretendere da parte della stazione appaltante la declinazione dei criteri ambientali minimi contenuti nella relativa normativa di legge, che si sostanzierebbe nell’obbligo meramente formale di riproduzione del suo contenuto, ogni qualvolta non sia dedotto e dimostrato che, con riferimento alla specificità dell’appalto o ad altre circostanze peculiari, una tale esigenza si imporrebbe, per l’impossibilità che il concorrente possa formulare un’offerta adeguata.
Definizione dei CAM nel disciplinare di gara: l'applicazione del principio del risultato
Si tratta di una conclusione che si coniuga con il principio del risultato che, ancorché fissato ora dall’art. 1 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. n. 36/2023 (“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”) può valere come criterio orientativo per i casi, come quello all’esame, in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte della legge di gara, che non può dirsi assolutamente mancante di prescrizioni inderogabili.
Detto principio (valevole quale criterio orientativo che, per sua natura, è suscettibile di essere adottato anche per le procedure di appalto non rette dal d.lgs. n. 36/2023) può essere declinato in termini che pongano l’accento sull’esigenza di privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinvengano obiettive ragioni che ostino al suo espletamento.
Il ricorso è stato quindi respinto, specificando che va mantenuta la legge di gara e garantito lo svolgimento della procedura di appalto. Conclude infatti il giudice che "nell’analisi dei casi concreti va considerata l’esigenza di garantire il conseguimento dell’obiettivo dell’azione pubblica (con il riconoscimento del prioritario interesse al pronto raggiungimento delle finalità dell’appalto), essendo destinati a recedere quei formalismi ai quali non corrisponda una concreta ed effettiva esigenza di tutela del privato".
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