Procedimenti prevenzione incendi: in vigore la nuova modulistica
Scatta oggi l'obbligo di utilizzo della modulistica aggiornata per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi prevista dal DM 7 agosto 2012
Entra ufficialmente oggi 1° marzo 2023 l’obbligo di utilizzo della modulistica aggiornata per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi prevista dal DM del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.
La modulistica era stata aggiornata con la pubblicazione del Decreto direttoriale del 16 gennaio 2023, n. 1, al quale era stata allegata anche la documentazione modificata.
Prevenzione incendi: la nuova modulistica per i procedimenti
A partire da oggi diventa quindi obbligatorio adottare l’ultimo aggiornamento della modulistica riguardante la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5. In particolare essa contiene un’integrazione che facilita il calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.
Come previsto dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono dal tipo di approccio progettuale intrapreso. Nel caso in cui si adotti una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare viene maggiorato rispetto alla progettazione secondo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico.
Nello specifico, le modifiche includono:
- il coordinamento con l’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, per monitorare in maniera più puntuale l’applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e delle relative RTV;
- l’inserimento di un flag relativo a quanto disposto dall’art. 16 del D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) che prevede, sino al 31 dicembre 2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici.
In riferimento al modello Cert REI, i Vigili del Fuoco hanno segnalato che nonostante si tratti di una modifica formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. e non soltanto al D.M. 16/2/2007.
Proprio sulle certificazioni di resistenza al fuoco, la stessa circolare specifica che:
- in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, esse dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo, mentre in caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al D.M. 16 febbraio 2007;
- in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non bisogna procedere ad una nuova determinazione delle stesse se sono compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato.
La modulistica aggiornata è disponibile, anche in formato editabile nell’apposita sezione presente sul sito www.vigilfuoco.it.
Documenti Allegati
Decreto DirettorialeIL NOTIZIOMETRO