Procedura negoziata non conclusa: si può procedere con l'affidamento diretto?
Cosa fare se la procedura negoziata non va a buon fine? Ecco le soluzioni proposte dal Supporto Giuridico, seguendo le indicazioni del Codice Appalti
È possibile procedere con l’affidamento diretto nel caso in cui la procedura negoziata per l’affidamento di un servizio sotto soglia ma sopra i 140mila euro si concluda senza offerte ammissibili?
Procedura negoziata non conclusa: l'affidamento diretto è consentito?
A rispondere all’interessante quesito è stato il Supporto Giuridico della Provincia Autonoma di Trento con il Parere del 9 settembre 2024, n. 441.
Spiega il supporto che, in linea generale, una simile situazione non legittima il ricorso all’affidamento diretto che, a norma dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) è riservato a servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione, di importo inferiore a 140mila euro.
Sebbene rispetto a una procedura aperta o ristretta andata deserta, a condizioni iniziali dell'appalto sostanzialmente confermate, l’art. 76 del Codice prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando, da ciò non può tuttavia dedursi un più generale principio di “scorrimento” per cui anche quando ad andare deserta è una procedura negoziata verrebbe, a cascata, legittimato l’affidamento diretto.
Le soluzioni percorribili
In questo caso la SA dovrà procedere con un supplemento di istruttoria, finalizzato ad appurare se l’andamento anomalo della negoziata possa essere ricondotto:
- a) alla richiesta da parte della stazione appaltante di requisiti o caratteristiche tecniche troppo stringenti, tali da costituire un ostacolo alla partecipazione; in questo caso il Supporto suggerisce il riesame della documentazione di gara - anche con confronti con altre stazioni appaltanti che operano nello stesso ambito – rifacendo la RDO - Richiesta di Offerta; in tal senso può valutarsi l’opportunità di eseguire una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti pubblici, con la finalità di migliorare l’iniziativa della nuova RDO.;
- b) alla particolarità del servizio, che si rende eseguibile unicamente da un determinato operatore economico per la ragione indicata al art. 76, co. 2, lett. b) punto 2 del Codice, ovvero che la concorrenza è assente per motivi tecnici (e non per una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto).
Affidamento diretto in luogo della negoziata: quando è consentita la deroga
In questo caso, conclude il Supporto Giuridico, è consentita la deroga alle procedure ordinarie ed eseguire la procedura negoziata senza bando, previa adeguata motivazione e nel rispetto comunque dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato sanciti dal d.Lgs. 36/2023, invitando l’operatore economico che, operando in privativa, potrà proporre la propria offerta appropriata.
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