Procedura negoziata senza bando: quando si può utilizzare?

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture esclude il ricorso all’art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), del Codice Appalti, in assenza di un’istruttoria approfondita e rigorosamente motivata

di Redazione tecnica - 08/04/2025

La posizione del MIT

Il Ministero, nel rispondere, parte da un principio fondamentale: la procedura negoziata senza bando di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) rappresenta una deroga eccezionale al principio della concorrenza e, come tale, non può essere applicata in via ordinaria o sulla base di valutazioni discrezionali.

Anche la Relazione illustrativa al Codice e la giurisprudenza consolidata convergono sul punto: l’affidamento diretto senza bando richiede una motivazione rigorosa, basata su una istruttoria approfondita, che verifichi l’effettiva assenza di alternative sul mercato.

Nel caso analizzato, il MIT ha rilevato motivazioni addotte dall’Amministrazione non sufficienti a giustificare il ricorso alla deroga. Non basta l’argomentazione basata sulla contiguità fisica della struttura o sulla maggiore praticità logistica: serve una valutazione comparativa, supportata da consultazioni di mercato, che dimostri l’oggettiva unicità dell’operatore economico.

A conferma di questo approccio restrittivo, il MIT ha richiamato il parere ANAC n. 56/2024, con il quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha invitato le stazioni appaltanti a valutare tutte le opzioni disponibili, motivando in modo circostanziato ogni eventuale ricorso alla procedura negoziata senza bando.

In mancanza di una simile istruttoria, le considerazioni formulate nel quesito non consentono il ricorso alla procedura negoziata senza bando con un unico operatore.

Il MIT ha, quindi, rimesso all’amministrazione richiedente ogni ulteriore valutazione sugli atti e sui provvedimenti da adottare, nel rispetto dell’indirizzo generale indicato.

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