Procedura negoziata senza bando: quando si può utilizzare?

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture esclude il ricorso all’art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), del Codice Appalti, in assenza di un’istruttoria approfondita e rigorosamente motivata

di Redazione tecnica - 08/04/2025

Cosa prevede l’art. 76 del Codice dei contratti

Il comma 2, lett. b), punto 2) dell’art. 76 consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando solo quando i servizi o forniture possono essere garantiti da un unico operatore per motivi tecnici. Ma lo stesso articolo, al comma 3, precisa che:

Le eccezioni si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli, e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.”

Le stazioni appaltanti, dunque, devono eseguire consultazioni di mercato, anche a livello comunitario o, se necessario, extraeuropeo, per verificare:

  • la reale esistenza di alternative tecniche;
  • le condizioni di prezzo praticate;
  • l’effettiva presenza di operatori economici interessati.

Il tutto nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza, con un’istruttoria ben documentata e oggettivamente motivata.

In definitiva:

  • la procedura negoziata senza bando è una deroga e va interpretata restrittivamente;
  • è ammessa solo se esiste un unico operatore economico per ragioni tecniche oggettive;
  • la stazione appaltante deve motivare rigorosamente l’assenza di concorrenza;
  • è necessario effettuare consultazioni di mercato per verificare l’unicità dell’operatore;
  • non basta la vicinanza fisica o la comodità logistica a giustificare l’affidamento diretto;
  • è onere dell’Amministrazione dimostrare l’effettiva insussistenza di alternative.
© Riproduzione riservata