Procedura negoziata senza bando: quando si può utilizzare?
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture esclude il ricorso all’art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), del Codice Appalti, in assenza di un’istruttoria approfondita e rigorosamente motivata
Cosa prevede l’art. 76 del Codice dei contratti
Il comma 2, lett. b), punto 2) dell’art. 76 consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando solo quando i servizi o forniture possono essere garantiti da un unico operatore per motivi tecnici. Ma lo stesso articolo, al comma 3, precisa che:
“Le eccezioni si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli, e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.”
Le stazioni appaltanti, dunque, devono eseguire consultazioni di mercato, anche a livello comunitario o, se necessario, extraeuropeo, per verificare:
- la reale esistenza di alternative tecniche;
- le condizioni di prezzo praticate;
- l’effettiva presenza di operatori economici interessati.
Il tutto nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza, con un’istruttoria ben documentata e oggettivamente motivata.
In definitiva:
- la procedura negoziata senza bando è una deroga e va interpretata restrittivamente;
- è ammessa solo se esiste un unico operatore economico per ragioni tecniche oggettive;
- la stazione appaltante deve motivare rigorosamente l’assenza di concorrenza;
- è necessario effettuare consultazioni di mercato per verificare l’unicità dell’operatore;
- non basta la vicinanza fisica o la comodità logistica a giustificare l’affidamento diretto;
- è onere dell’Amministrazione dimostrare l’effettiva insussistenza di alternative.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 aprile 2025, n. 3366IL NOTIZIOMETRO