Procedura negoziata senza bando: quando si può utilizzare?
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture esclude il ricorso all’art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), del Codice Appalti, in assenza di un’istruttoria approfondita e rigorosamente motivata
Conclusioni
Il nuovo parere del MIT ha ribadito un principio centrale del nuovo Codice: l’adesione alle procedure derogatorie richiede un approccio prudente, documentato e pienamente conforme ai principi dell’evidenza pubblica.
Nel caso specifico, il Ministero non esclude astrattamente la possibilità di applicare l’art. 76, comma 2, lett. b), punto 2), ma nega che nel caso prospettato sussistano le condizioni per farlo.
Una struttura adiacente e logisticamente funzionale non è di per sé un motivo tecnico sufficiente per attribuirle l’esclusiva. Senza un’istruttoria seria, basata su evidenze di mercato, non si può derogare al principio della concorrenza.
In fase di programmazione e scelta della procedura, è quindi fondamentale per i RUP documentare accuratamente ogni presupposto tecnico e confrontarsi con l’ufficio legale o la CUC, evitando affidamenti diretti fondati su valutazioni soggettive o meramente organizzative.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 aprile 2025, n. 3366IL NOTIZIOMETRO