Procedure di affidamento troppo lente: richiamo di ANAC alle SA
L'Autorità ricorda i termini perentori previsti per le procedure di gara e le evEntuali responsabilità a carico delle stazioni appaltanti per inadempimento
Il rispetto del principio della massima tempestività nella conclusione delle procedure di affidamento deve guidare l’operato delle stazioni appaltanti, anche quale concreta attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Si tratta di indicazioni troppo spesso disattese dalle Amministrazioni e sulle quali ANAC, con il Comunicato del Presidente dell’11 marzo 2025, ha riportato l’attenzione, ricordando anche la normativa di riferimento.
Procedure di affidamento: ANAC chiede più tempestività
Secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedono alla pubblicazione dei documenti di gara iniziali e alla conclusione delle procedure di selezione nei termini stabiliti dall’Allegato I.3. Quest’ultimo, all’articolo 1, comma 1, prevede i termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e concessione, differenziati in base alla tipologia di procedura adottata.
Non solo: i termini fissati per le procedure di gara hanno natura perentoria. L’articolo 1, comma 3, dell’Allegato I.3 stabilisce che tali termini decorrono dalla pubblicazione del bando o dall’invito a presentare offerta e si chiudono con l’aggiudicazione alla migliore offerta.
Il mancato rispetto di questi termini costituisce un caso di silenzio inadempimento, con rilevanti conseguenze amministrative e contabili per i funzionari coinvolti. Come si legge nel Comunicato, "il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede". La loro violazione può infatti determinare responsabilità amministrativa e contabile per gli incaricati delle procedure.
Il principio del risultato
Altro importante principio guida nei termini dell’affidamento è il principio del risultato, disciplinato dall’articolo 1 del Codice, che costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Esso, sottolinea ANAC, rappresenta un criterio prioritario per:
- l’esercizio del potere discrezionale;
- per l’individuazione della regola del caso concreto;
- per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi delle procedure di affidamento e attribuire gli incentivi.
Non solo: esso va perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea, che ha inserito tra le milestone del PNRR l’abbattimento della cosiddetta “decision speed” ovvero del tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto, nelle procedure aperte sopra soglia
Il mancato rispetto di questi tempi rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, con gravi conseguenze economiche per il Paese.
Le indicazioni del Correttivo: il monitoraggio delle procedure
Infine, sottolinea ANAC, il Correttivo ha attribuito notevole importanza all’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti qualificate, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2025, esse sono obbligate a monitorare, con cadenza semestrale, la propria efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento.
In particolare, il d.Lgs. n. 209/2024 stabilisce:
- all’articolo 11, comma 4-bis, dell’Allegato II.4 che se il tempo medio di affidamento supera i 160 giorni, la stazione appaltante deve presentare all’ANAC un piano di riorganizzazione con misure concrete per la riduzione delle tempistiche;
- al comma 4-ter prevede sanzioni per chi non comunica il piano di riorganizzazione o non attua le misure proposte, configurando una grave violazione punibile ai sensi dell’articolo 63, comma 11, del Codice.
D’altro canto, conclude l'Autorità il sistema prevede anche un meccanismo premiale: le stazioni appaltanti che dimostrano di contenere i tempi medi di affidamento entro i 115 giorni possono ottenere benefici in sede di revisione della qualificazione.
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