Procedure negoziate: il MIT sulla stipula del contratto

Spetta al dirigente competente individuare la forma di stipulazione del contratto più idonea, scegliendo tra quelle elencate all'art. 18 del Codice Appalti

di Redazione tecnica - 19/08/2024

Se la stipula del contratto è obbligatoria nelle forme previste dall’art. 18 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), residua in capo alla stazione appaltante e al RUP la scelta di quale utilizzare, secondo anche la tipologia di affidamento.

Stipula del contratto: il MIT sulle procedure negoziate

A confermarlo è il MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2632, che ha fornito chiarimenti importanti riguardo l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 18 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, (d.Lgs. n. 36/2023), in particolare sul contratto e sulla sua stipula nel caso di procedura negoziata.

Come ha sottolineato la stazione appaltante, la disposizione obbliga alla stipula del contratto, a pena di nullità:

  • in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b),
  • in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del d.Lgs. n. 82/2005 (CAD);
  • in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante,
  • con atto pubblico notarile informatico;
  • oppure mediante scrittura privata.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. 

Da qui il dubbio se residui o meno, in capo alla stazione appaltante la decisione in ordine alla forma di stipula o se l'art. 18 impone in via perentoria lo scambio di lettere nel caso delle procedure negoziate ed eventualmente se sia necessario adottare un regolamento che preveda diverse forme contrattuali da utilizzare sulla base di criteri predeterminati, quali la presenza di finanziamenti PNRR, finanziamenti esterni e soglie di valore, oppure se questa decisione può essere presa dal dirigente competente per la procedura di appalto.

Il parere del MIT

Il MIT ha precisato che, sebbene l'articolo 18 del D.Lgs. 36/2023 richieda che i contratti siano stipulati nelle forme specificate, non si preclude l'autonomia decisionale delle stazioni appaltanti., che però va esercitata in coerenza con i principi fondamentali del Codice dei contratti pubblici, in particolare quelli del risultato e della fiducia, come delineati nella Parte I del Libro I del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, il principio del risultato, espressione del buon andamento dell’attività amministrativa, richiede che le procedure siano efficienti e orientate al conseguimento degli obiettivi prefissati; il principio della fiducia valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, incoraggiandoli a prendere decisioni responsabili e basate sulla propria competenza professionale.

Sulla base di questi principi, il MIT ha stabilito che:

  • spetta al dirigente competente individuare la forma di stipulazione del contratto più idonea, scegliendo tra quelle elencate dall'articolo 18, comma 1, del Codice dei contratti;
  • la decisione deve essere presa in relazione all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare.

Nonostante l'autonomia decisionale del dirigente competente, la stazione appaltante ha la facoltà di predeterminare i criteri sulla base dei quali operare tale scelta.

 

 

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