Procedure negoziate: il TAR sull'esclusione delle offerte anomale
È irricevibile il ricorso dell'OE che contesta la mancata esclusione automatica delle offerte anomale e in generale la lex specialis dopo l'avvenuta aggiudicazione
È irricevibile e inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato, dopo l’aggiudicazione, finalizzato a modificare la lex specialis ritenuta non conforme alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici e quindi a rieditare l’intera procedura di gara.
Procedure negoziate: il TAR sulla mancata esclusione delle offerte anomale
A spiegarlo è il TAR Lazio con la sentenza dell’8 novembre 2024, n. 19740, ritenendo irricevibile nonché inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva di una procedura negoziata, oltre che della lettera d’invito nella parte in cui non prevedeva l’applicazione dell’art. 54 commi 1 e 2 del d.Lgs n. 36/2023 e con esso l’esclusione automatica delle offerte risultanti anomale, né indicante il metodo per l’individuazione delle offerte anomale tra quelli previsti all’allegato II.2 del D.Lgs n. 36/2023.
Secondo la ricorrente, la SA, invece di prevedere nella lettera di invito la esclusione automatica delle offerte anomale e l’indicazione del relativo criterio, in applicazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 36 del 2023, che sarebbe inderogabile e dovrebbe dunque essere etero-integrato nella lex specialis, avrebbe illegittimamente previsto la verifica delle offerte anormalmente basse, in conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs n. 36 del 2023; inoltre, il RUP avrebbe poi, in concreto, ritenuto non sussistenti le condizioni di cui al primo comma dell’art. 110 citato senza alcuna motivazione.
La ricorrente ha dunque chiesto al Tribunale di ordinare alla SA:
- una volta annullata ed etero-integrata la lettera di invito nei termini sopra indicati, di dare attuazione, all’art. 54 comma 2 e all’Allegato II.2 del D.Lgs n. 36/2023, sorteggiando, tra quelli previsti, il metodo per l’individuazione delle offerte anomale da escludersi automaticamente, per individuare correttamente l’aggiudicatario tra le cinque società partecipanti che hanno presentato le offerte;
- ovvero, in via subordinata, “di ordinare la ripetizione della procedura negoziata”.
No all'impugnazione tardiva della lex specialis
Il TAR ha ritenuto il ricorso irricevibile rispetto alla contestazione della lex specialis e comunque, inammissibile. La ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso che concerne la disciplina applicabile alla gara di cui ha chiesto l’etero-integrazione, con prosecuzione della gara e applicazione del diverso meccanismo di esclusione automatica previsto dall’art. 54 citato.
La contestazione è stata però formulata soltanto dopo lo svolgimento della gara e l’aggiudicazione, senza dedurre alcuna anomalia delle altre offerte presentate e, anche, del tutto a prescindere dalla certezza e/o dalla probabilità di poter conseguire l’aggiudicazione per il caso in cui fosse applicata la diversa disciplina; in via subordinata, la ricorrente ha inammissibilmente chiesto al Tribunale di “ordinare la ripetizione della procedura negoziata”, quindi annullando l’intera gara e ordinando alla SA di svolgerla nuovamente secondo la disciplina dalla stessa invocata nel ricorso.
Ciò dimostra che l’interesse ora azionato è obiettivamente invariato rispetto a quando è stata meramente indetta la gara con la lettera di invito contestata; la lex specialis, quindi, avrebbe dovuto essere contestata nell’immediatezza, al fine di poter partecipare formulando un’offerta (in tesi) secondo i criteri di legge.
Irricevibile il ricorso senza interesse ad agire
Il ricorso finalizzato soltanto a correggere la legge di gara è inammissibile, senza offrire al Tribunale alcun concreto elemento o indizio per ritenere che, diversamente operando, si possa aspirare a una chance di ottenere l’aggiudicazione.
È invero irrilevante, anche ai fini dell’interesse strumentale alla ripetizione della gara, l’ipotesi di sorteggio del criterio “B” prospettata dalla ricorrente, non soltanto perché meramente ipotetica, bensì anche perché con una diversa disciplina di gara, basata su un criterio di esclusione automatica delle offerte, vi sarebbero, comunque, offerte diverse.
La giurisdizione amministrativa non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura, con la conseguenza che tale condizione dell'azione presuppone che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità, cioè un risultato di vantaggio concreto, dall'accoglimento del ricorso.
In questo caso, quindi è irricevibile e inammissibile per carenza di interesse.
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