Procedure sottosoglia: chiarimenti dal MIT sull’uso del MEPA

È possibile utilizzare il Mercato Elettronico quale albo fornitori per la selezione degli operatori economici? Ecco la risposta del supporto giuridico

di Redazione tecnica - 06/09/2024

Si conferma anche nell'ambito di appicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, la possibilità di usare nel caso di procedure sottosoglia, il MEPA come albo dei fornitori.

Appalti sottosoglia: chiarimenti sulla selezione operatori sul MEPA

La conferma arriva dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, con il Parere del 18 luglio 2024, n. 2508, in risposta al quesito di una Stazione Appaltante, che ha chiesto se sia possibile considerare il MEPA come un albo fornitori ai fini della selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure sotto-soglia, quali affidamenti diretti e negoziati.

Secondo la stessa stazione appaltante, una simile soluzione sarebbe percorribile perché conforme a quanto stabilito dall’Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023, consentendo un’ottimizzazione delle risorse umane e temporali. Il dubbio nasce però dal fatto che secondo alcune correnti di pensiero, quanto stabilito in alcuni pareri precedenti (n. 820 e n. 1257), non sarebbe più applicabile in vigenza del nuovo Codice degli Appalti.

La risposta del MIT

Nel rispondere al quesito, il supporto giuridico ha precisato che l’art. 1, comma 1, dell’Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023 consente l’utilizzo di elenchi per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sotto-soglia. In tale contesto, l’uso del MEPA rientra a pieno titolo tra le modalità di selezione ammesse, purché l’operazione sia condotta in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Inoltre, in caso di affidamenti diretti, ferma restando la possibilità di selezionare gli operatori economici dagli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti art. 50, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti mantengono una certa discrezionalità nella scelta degli operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023.

L'utilizzo del MEPA nelle procedure negoziate sotto-soglia

Sulla base di questi presupposti, si conferma che il MEPA, ovvero i fornitori abilitati in tale mercato, può essere utilizzato per individuare operatori economici da invitare a procedure negoziate sotto-soglia. Ciò è conforme al combinato disposto dall'art. 1, comma 3, lettera c), e dell’art. 2 dell’Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023.

In particolare, la prima disposizione attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di dotarsi di un proprio regolamento in cui disciplinare anche “i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”; la seconda, stabilendo che le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, chiarisce che l’utilizzo degli elenchi presenti nel mercato elettronico ricade nella fattispecie delle “indagini di mercato”.

Pertanto se la SA decide di utilizzare questa modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, trova applicazione la disciplina di cui al citato art. 2 dell’Allegato II.1 al Codice, che richiede in particolare di assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato.

Se invece intende individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate mediante utilizzo degli elenchi, trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 3.

In conclusione, in mancanza di un Elenco della stazione appaltante, gli operatori economici possono essere selezionati da elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, purché istituiti a norma dell’art. 3 dell’Allegato II.1.

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