Professionisti: in Gazzetta i requisiti per i Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU)
In Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia con i requisiti per l’iscrizione all’albo, la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei CTU
Approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023 il Decreto Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 recante “Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24 -bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2”.
La struttura del Decreto del Ministero della Giustizia
Il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia è composto da 12 articoli e 2 allegati:
- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Contenuto dell’albo
- Art. 4 - Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
- Art. 5 - Domande di iscrizione
- Art. 6 - Mantenimento dell’iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza
- Art. 7 - Sospensione e cancellazione volontaria
- Art. 8 - Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell’elenco nazionale
- Art. 9 - Trattamento dei dati personali
- Art. 10 - Disposizioni transitorie
- Art. 11 - Monitoraggio
- Art. 12 - Clausola di invarianza finanziaria
- Allegato A - Categorie dell’Albo e settori di specializzazione
- Allegato B - Categoria medico-chirurgica - Tabella di equipollenza
Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
Possono essere iscritti nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio istituito in ogni tribunale, coloro che:
- sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- sono di condotta morale specchiata;
- sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In mancanza di tale requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
- possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
Domande di iscrizione all’albo dei CTU
Nella domanda di iscrizione all’albo l’aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:
- la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione;
- le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
- gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
- il curriculum scientifico;
- l’ordine, il collegio, l’associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l’indicazione delle condanne eventualmente riportate;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l’indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
- la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza;
- l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- m) l’attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
- n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l’attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all’originale;
- o) l’impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
Documenti Allegati
Decreto Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109IL NOTIZIOMETRO