Progettazione BIM e adeguamento di progetti preesistenti: interviene il MIT
Il Supporto Giuridico del MIT fornisce un importante parere in merito all’obbligo di BIM previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 e recentemente modificato dal D.Lgs. n. 209/2024
La posizione del MIT
Il MIT ha confermato in modo chiaro l’orientamento applicativo: a partire dal 1° gennaio 2025, il ricorso al BIM è obbligatorio:
- per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione;
- per gli interventi su costruzioni con stima presunto di costo dei lavori superiore a 2.000.000 di euro.
Il fatto che il progetto iniziale sia stato redatto sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016 non esclude l’obbligo di adeguamento al nuovo impianto normativo, ivi compreso l’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
Pertanto, se l’appalto da bandire riguarda un appalto integrato (che implica la necessità di porre a base di gara un progetto aggiornato), la progettazione dovrà essere sviluppata con modalità BIM, fatte salve le deroghe previste dalla norma, limitate ai soli lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che non si tratti di interventi già progettati con BIM.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 aprile 2025, n. 3353IL NOTIZIOMETRO