Progettazione BIM e adeguamento di progetti preesistenti: interviene il MIT
Il Supporto Giuridico del MIT fornisce un importante parere in merito all’obbligo di BIM previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 e recentemente modificato dal D.Lgs. n. 209/2024
Cosa prevede l’art. 43 del Codice dei contratti
L’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023, nella versione aggiornata dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), stabilisce che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro.”
Rispetto alla formulazione originaria (che fissava la soglia a 1 milione di euro), il correttivo ha elevato la soglia a 2 milioni, introducendo anche una disciplina specifica per i beni culturali, non rilevante nel caso analizzato dal MIT.
L’articolo distingue chiaramente:
- obbligo (comma 1) per interventi sopra la soglia di 2 milioni di euro;
- facoltà (comma 2) per importi inferiori, con possibile attribuzione di punteggio premiale;
- requisiti tecnici e organizzativi (comma 4), disciplinati nell’allegato I.9 al Codice, tra cui interoperabilità, anagrafe patrimoniale, formazione, e contenuto minimo del capitolato informativo.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 aprile 2025, n. 3353IL NOTIZIOMETRO