Progettazione BIM e adeguamento di progetti preesistenti: interviene il MIT
Il Supporto Giuridico del MIT fornisce un importante parere in merito all’obbligo di BIM previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 e recentemente modificato dal D.Lgs. n. 209/2024
Conclusioni
Dal 1° gennaio 2025, il BIM è obbligatorio per:
- opere di nuova costruzione;
- interventi su costruzioni esistenti;
- valore presunto dei lavori > 2 milioni di euro.
L’obbligo si applica anche ai progetti preesistenti da adeguare per essere posti a base di gara ai sensi del nuovo Codice.
Fanno eccezione solo i lavori di manutenzione, salvo progettazioni già redatte in BIM.
A partire dal 2025, l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) non è più una scelta discrezionale, ma rappresenta un obbligo tecnico-procedurale per tutte le progettazioni superiori a 2 milioni di euro. Anche nei casi in cui il progetto originario sia stato predisposto in vigenza della precedente normativa, l’adeguamento al nuovo impianto è imprescindibile, soprattutto in vista dell’affidamento con appalto integrato.
Per i RUP e i tecnici delle stazioni appaltanti, ciò comporta la necessità di programmare tempestivamente l’aggiornamento progettuale, dotarsi delle competenze e degli strumenti richiesti dall’allegato I.9 e assicurare la conformità delle procedure ai nuovi obblighi normativi.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 aprile 2025, n. 3353IL NOTIZIOMETRO