Progettazione e costruzione dighe e sbarramenti: in Gazzetta Ufficiale il regolamento del MIT

Pubblicato il regolamento che disciplina il procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio di dighe e traverse

di Redazione tecnica - 10/07/2024

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156, è in vigore il regolamento contenuto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 14 maggio 2024, n. 94, che disciplina il procedimento di approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta, come dighe e traverse.

Progettazione e costruzione sbarramenti di ritenuta: il Regolamento del MIT

Il Decreto è così strutturato:

  • TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
  • Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI
    • Art. 1 - Oggetto e Ambito di Applicazione
    • Art. 2: Definizioni
    • Art. 3 - Compiti della Direzione generale
    • Art. 4 - Classi di attenzione delle dighe e delle opere di derivazione
    • Art. 5. Ingegnere responsabile
    • Art. 6. Responsabile tecnico
  • TITOLO II IMPIANTI DI RITENUTA
  • Capo I PROGETTAZIONE
    • Art. 7. Progetto di fattibilità tecnico-economica
    • Art. 8. Progetto esecutivo
    • Art. 9. Studi idraulici sull’alveo a valle degli sbarramenti
    • Art. 10. Disposizioni per la costruzione e le prove di qualificazione sui materiali
    • Art. 11. Piano di manutenzione dell’impianto di ritenuta
    • Art. 12. Varianti in corso d’opera
    • Art. 13. Progetto di intervento su opere esistenti
  • Capo II COSTRUZIONE
    • Art. 14. Direzione dei lavori
    • Art. 15. Autorizzazioni all’inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento
    • Art. 16. Controlli e vigilanza sulla costruzione
    • Art. 17. Azioni del gestore nella fase di allerta
    • Art. 18. Osservazioni e misure
  • Capo III ESERCIZIO SPERIMENTALE DELL’IMPIANTO DI RITENUTA
    • Art. 19. Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l’esercizio sperimentale
    • Art. 20. Autorizzazione all’esercizio sperimentale
    • Art. 21. Visite di vigilanza periodiche
    • Art. 22. Collaudo tecnico speciale
  • Capo IV ESERCIZIO ORDINARIO
    • Art. 23. Obblighi del gestore e Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione
    • Art. 24. Accessibilità, guardiania e sorveglianza
    • Art. 25. Vigilanza sulle opere e sulle sponde e verifiche periodiche
    • Art. 26. Provvedimenti di urgenza
  • Capo V DISPOSIZIONI GENERALI
    • Art. 27. Provvedimenti in caso di inadempienze nella gestione
    • Art. 28. Altre disposizioni relative alla sicurezza
    • Art. 29. Disposizioni per particolari sbarramenti ed utilizzazioni
  • TITOLO III OPERE DI DERIVAZIONE
  • Capo I PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
    • Art. 30. Progettazione delle opere e categorie di intervento
    • Art. 31. Piano di manutenzione delle opere di derivazione
    • Art. 32. Norme generali per l’esecuzione dei lavori
    • Art. 33. Accertamento tecnico e autorizzazione all’esercizio definitivo
    • Art. 34. Relazione asseverata delle opere di derivazione
    • Art. 35. Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione
    • Art. 36. Registro eventi e misure delle opere di derivazione
    • Art. 37. Ispezioni delle opere di derivazione
  • TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI
  • Capo I DISPOSIZIONI PER LE DIGHE E LE OPERE DI DERIVAZIONE
    • Art. 38. Disposizioni per le dighe
    • Art. 39. Disposizioni per le opere di derivazione
    • Art. 40. Clausola di salvaguardia e clausola di invarianza finanziaria

Ambiti di applicazione del Regolamento

Il regolamento disciplina:

  • a) il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull’esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 507/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di derivazione, di cui al comma 4 -bis, dell’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo, che traggono origine e sono direttamente alimentate dagli impianti di ritenuta:
  • b) l’individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.

Sono esclusi dall’applicazione del regolamento:

  • a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall’acqua;
  • b) le casse di espansione in derivazione;
  • c) le conche di navigazione;
  • d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;
  • e) le briglie;
  • f) gli argini fluviali;
  • g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;
  • h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali segnalate nel decreto;
  •  i) le opere di derivazione da prese su corsi d’acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate;
  • l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma 4 -quater, dell’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Infine, nel Regolamento si specifica che nel caso di dighe non rientranti nei limiti dimensionali previsti, le Regioni dovranno adottare o aggiornare i propri regolamenti, disciplinando l’approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.

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