Progettazione: il TAR sulle competenze professionali degli ingegneri
No a offerte tecniche firmate da un architetto, se sono comprese opere non rientranti in edilizia civile o in cui manchi il nesso di precipua accessorietà fra l’intervento e l’edificio
La progettazione di costruzioni stradali, opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali e opere industriali è competenza esclusiva degli ingegneri ed eventuali progetti di questo genere firmati da un architetto nell'ambito di una procedura di gara determinano l'esclusione dell'offerta tecnica.
Progettazione opere: le competenze esclusive degli ingegneri
Un orientamento consolidato in giurisprudenza, confermato con la sentenza del TAR Campania del 2 febbraio 2024, n. 349, con la quale il giudice amministrativo ha confermato l’illegittimità dell’aggiudicazione nei confronti di un consorzio stabile, che aveva fatto sottoscrivere l’offerta tecnica per la sostituzione di un impianto di pubblica amministrazione, compresiva di elementi progettuali, a un architetto e non a un ingegnere.
Spiega il tribunale campano che la qualifica di architetto non abilita alla sottoscrizione di questa tipologia di progetti, richiamando una copiosa giurisprudenza sul tema. Per esempio, il TAR Umbria, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 117, seppur in una controversia non riferita a procedure di gara, ha affermato che “appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione ed alla lavorazione di materiali destinati alle costruzioni nonché la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie (ivi ricompresi gli impianti cimiteriali) e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere riguardanti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, fatta eccezione per le sole ipotesi in cui dette opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili.
E ancora lo stesso TAR Campania, secondo il quale «nel nostro ordinamento, il riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto è tuttora dettato dal R.D. 23.10.1925 n. 2537 che, all’art. 51, riconosce spettanti alla professione d'ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici».
Interventi riservati alle competenze di architetti e ingegneri
In altri termini, il quadro normativo di riferimento riserva alla competenza professionale comune di ingegneri e architetti le sole opere di edilizia civile, mentre sono riservate agli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali.
Conferma ulteriore dal Consiglio di Stato, Sez. V, 4 luglio 2022, n. 5569 ribadendo che “in chiave generale, la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. In presenza di opere rigorosamente accessorie a quelle edili è ammissibile un’abilitazione estensiva in capo al professionista architetto, atteso che “il concetto di ‘opere di edilizia civile’ si estende sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l’intero complesso degli impianti tecnologici” se “a corredo del fabbricato”.
Ne consegue che occorre che vi sia un nesso di precipua accessorietà fra l’intervento e l’edificio, e cioè che il primo risulti ‘strettamente servente un’opera di edilizia civile’ per potere rientrare nel perimetro di competenza (anche) dell’architetto.
In questo caso, l’offerta presentata non si è limitata a proporre l’utilizzo della componentistica già individuata da parte della Stazione appaltante, ma ha inserito anche degli interventi integrativi e migliorativi della proposta progettuale necessariamente comportanti competenze ingegneristiche, trattandosi della progettazione di un impianto di pubblica illuminazione non pertinente a edifici civili.
Di conseguenza, qualora il progetto rappresenti elemento costitutivo dell'offerta tecnica, “la sua mancata sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato, non solo priva la medesima di rilevanza giuridica, ma si traduce anche nella mancanza di un suo elemento essenziale rappresentando detta sottoscrizione un'imprescindibile garanzia a tutela della serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte, come detto, ritenute determinanti ai fini dell'affidamento della concessione, non potendo infatti prescindersi da un'assunzione di responsabilità da parte del progettista”.
Da qui l’accoglimento del motivo presentato nel ricorso: a prescindere quindi dalla correttezza tecnica dell’offerta, essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.
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