Proroga termini inizio e ultimazione lavori: lo strano caso della Regione Siciliana

Una nota del Dipartimento Urbanistica afferma che la proroga dei titoli edilizi prevista dal Decreto Energia non vale nella Regione Siciliana

di Nunzio Santoro - 05/07/2022

Sull’argomento riguardante la validità (proroga automatica) dei titoli edilizi ci eravamo già soffermati poco prima che in Sicilia venisse pubblicata la L.R. n. 36 del 30/12/2020 che aveva permesso di riallineare la Sicilia al resto d’Italia proprio in merito alla necessità (dovuta in gran parte alla pandemia da Covid-19) di estendere temporalmente la validità dei titoli edilizi ed altri provvedimenti.

Emergenza Covid-19 e titoli edilizi

Da lì a qualche giorno la Regione Siciliana infatti emanò la citata L.R. n. 36 del 30/12/2020, modificata successivamente e sostanzialmente dalla L.R. 9/2021, che all’art. 4 (Proroghe dei titoli edilizi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19) al comma 1 prevedeva “Tutti i permessi di costruire comunque denominati, comprese le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le segnalazioni certificate di agibilità, nonché le convenzioni di lottizzazione e accordi similari e i relativi piani urbanistici attuativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Mentre al  comma 2 prevedeva “Tutti gli altri atti di competenza regionale all'infuori di quelli di cui al comma 1, quali certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero scaduti tra il 10 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati rinnovati, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Per effetto di tale norma, valutato che lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 è cessato il 31/03/2022, la validità (proroga) per legge dei titoli edilizi e gli atti sopra richiamati è cessata il 29/06/2022.

Titoli edilizi e Decreto Energia

Come ormai succede spesso “l’Italia” ci precede, ed infatti con l’art. 10-septies (Misure a sostegno dell’edilizia privata) del D.L. n. 21 del 21/03/2022 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 20 maggio 2022, n. 51, lo Stato Italiano, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, ha previsto la proroga di un anno, al comma 1 per “i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, ed al comma 2 per “il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020”.

Norme di carattere economico e recepimento regionale

Alla luce delle superiori disposizioni, considerato che tale norma statale, a giudizio dello scrivente, non è una norma di carattere strettamente urbanistico edilizio ma una norma di carattere economico, legata alla contingente circostanza, riscontrabile sull’intero territorio nazionale della difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, la si può (deve!!!) considerare direttamente applicabile anche nella regione Siciliana, ciò anche al fine di evitare, nelle more della sua eventuale adozione da parte della Regione, disparità di trattamento tra cittadini dello Stato, stante che i termini di proroga della validità dei titoli edilizi di cui alla L.R. 36/2020 e ss.mm.ii. (29/06/2022) sono stati superati.

Lo strano caso della Regione Siciliana

L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica, interessato della questione, ha ritenuto invece che tale norma nazionale non trovi diretta applicazione nell’ordinamento Siciliano, in tal senso si rimanda alla nota prot. n. 10952 del 29/06/2022. Pur non condividendo tale determinazione del DRU, anche questa volta, come avvenuto con la L.R. 36/2020, si dovrà recepire (si spera nell’immediatezza) la norma nazionale per allineare la Sicilia al resto d’Italia.

Per quanto a conoscenza dello scrivente è già pronto un emendamento ad una legge regionale per introdurre tale proroga anche nella regione Siciliana.

Attendiamo fiduciosi e rassegnati, da buoni siciliani, essendo coscienti che negli ultimi anni ci siamo trovati sempre a dover rincorrere norme nazionali. Ma la domanda che ci poniamo è: “ma fino a quando si avrà il fiato per poterlo fare?”.

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