PA e attuazione PNRR: approvate le assunzioni di professionisti esterni
La Circolare 4/2022 della Ragioneria Generale dello Stato chiarisce le modalità di attuazione del Decreto Reclutamento
Attuazione PNRR e assunzioni di professionisti esterni in affiancamento ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni: la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare esplicativa, nella quale sono fornite indicazioni per l’attuazione del c.d. “Decreto Reclutamento”.
Assunzioni professionisti per progetti PNRR: la nuova circolare
Come premesso infatti nella stessa circolare n. 4/2022, l’art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell’ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all’attuazione dei singoli progetti.
Il comma 1 dispone, tra l’altro, che “le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”. […]
Sono ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.
Nello specifico, sono ammesse alle risorse le spese sostenute per le seguenti attività:
- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.
Per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all’interno dei limiti massimi previsti, per l’intera durata del progetto, per le quattro fasce finanziarie di progetto previste e così ripartite:
- fino al 10% per i progetti fino a 5 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 250mila euro;
- fino al 5% per i progetti da 5 a 15 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 600mila euro;
- fino al 4% per i progetti da 15 a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 1,5 milioni di euro;
- fino al 3% per i progetti di importo superiore a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 3 milioni di euro.
In caso di eventuali ulteriori esigenze le amministrazioni interessate potranno chiedere il superamento di detti limiti sottoponendo la richiesta alla valutazione dell’Amministrazione centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
La Ragioneria inoltre specifica che non possono essere assegnate le risorse per:
- attività di assistenza tecnica (studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni);
- espletamento di funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.
Attuazione progetti PNRR: reclutamento personale a tempo determinato
I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi. Essi sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Nel caso di ricorso ad esperti esterni si dovrà effettuare una verifica preliminare dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Inoltre si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma “InPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica.
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