Punti di ricarica veicoli elettrici: arriva la piattaforma nazionale unica

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM del MASE che definisce le modalità per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica (PUN)

di Redazione tecnica - 24/05/2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2023, n. 118, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 marzo 2023 recante “Modalità per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica - PUN".

Punti di ricarica veicoli elettrici: operativa la piattaforma nazionale unica

Il decreto, in attuazione dell’art. 45, comma 3, del d.Lgs n. 199/2021, definisce le modalità per l’operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN) per garantire in tutto il territorio nazionale, condizioni di accesso uniformi e omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di ricarica elettrica di cui all’Allegato 1, che fa parte del provvedimento

Le funzionalità della piattaforma

L'allegato 1 al Decreto fornisce tutte le indicazioni relative alla Funzionalità della Piattaforma che comprendono le informazioni minime sull’infrastruttura, ovvero:

  • localizzazione, data di entrata in servizio, foto e identificativo dell’infrastruttura;
  • b) tecnologia utilizzata, tipologia di alimentazione e potenza massima erogabile;
  • tecnologia utilizzata per l’accesso alla ricarica, presenza display, abilitazione RFID/NFC e disponibilità temporale dell’accesso;
  • costo del servizio di ricarica base (euro/kWh);
  • stato in tempo reale del punto di ricarica (quali, a titolo esemplificativo, occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione), nonché l’indicazione, con almeno cinque giorni di preavviso, delle eventuali chiusure programmate del punto di ricarica che incidono sull’orario di normale apertura al pubblico, di cui alla lettera c) ;
  • proprietario dell’infrastruttura e modalità di segnalazione di reclami o disservizi relativi al servizio di ricarica;
  • mix energetico della fornitura con indicazione della quota di energia rinnovabile, consumo medio in stand-by, eventuali etichettature energetiche e certificazioni di eco-design , ove disponibili;
  • percentuale di tempo in cui il servizio di ricarica è effettivamente disponibile ( up-time ) ed energia erogata negli ultimi dodici mesi o, se più recente, dalla data di messa in servizio;
  • identificativo del punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell’energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.

La PUN deve inoltre garantire:

  • a) l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni sulle infrastutture, e la loro accessibilità in funzione delle diverse tipologie di utenti, tra le quali, a titolo esemplificativo:
    • utenti di veicoli elettrici;
    • pubbliche amministrazioni centrali e locali e Autorità di regolazione o controllo;
    • operatori economici, quali, a titolo esemplificativo, CPO, operatori privati di piattaforme commerciali di visualizzazione o di eroaming, produttori di veicoli elettrici, produttori di stazioni di ricarica, venditori ed installatori delle stazioni di ricarica;
    • GSE/RSE;
  • b) un differente livello di accesso ai dati e alle funzionalità della PUN in base alle diverse tipologie di utenza
  • c) la possibilità di comunicare informazioni mancanti, non veritiere o aggiornate, disservizi, reclami e suggerimenti in merito alla PUN, alle infrastrutture di ricarica, e alla diffusione dei punti di ricarica sul territorio nazionale, nonché di tracciare le eventuali risposte e i riscontri;
  • d) l’accesso in forma semplificata tramite app e sito web utilizzando i più comuni browser e sistemi operativi ed eventualmente, ove richiesto da esigenze di riservatezza e certificazione dei dati, mediante autenticazione degli utenti e tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma;
  • e) l’estrazione dei dati con formati aperti e compatibili con i principali strumenti di elaborazione, tenuto conto dei vari livelli di riservatezza delle informazioni, nonché l’accesso alle funzioni di monitoraggio e reportistica, anche utilizzando formati cartografici, e le modalità di integrazione e di accessibilità dei dati con quelli di altre piattaforme pubbliche o private;
  • f) l’estrazione di dati e informazioni per le finalità di monitoraggio e controllo, nonché la possibilità di predisporre cruscotti a supporto del monitoraggio delle fonti di energia rinnovabile nel settore trasporti e al fine di sviluppare, per istituzioni e autorità pubbliche, processi valutativi di specifiche attività ed iniziative future.
  • g) l’acquisizione e gestione dei dati relativi alle misure di energia prelevata dalle stazioni di ricarica tramite flusso integrato con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.a.;
  • h) la possibilità di inserire e visualizzare, mediante aree dedicate, informazioni su programmi/incentivi dedicati al settore della mobilità elettrica;
  • i) la registrazione, su base volontaria, di punti di ricarica privati non aperti al pubblico.

Operatività della PUN e adempimenti dei gestori

La PUN sarà resa operativa dal MASE con il supporto del GSE e di RSE, con cui il Ministero stipulerà un’apposita convenzione.

Nel frattempo, i soggetti gestori delle infrastrutture di ricarica dovranno adempiere alle seguenti attività:

  • registrazione sulla PUN delle nuove infrastrutture di ricarica, fornendo le informazioni specificate nell’allegato 1 al decreto entro 60 giorni dalla loro entrata in esercizio:
  • aggiornamento delle informazioni sulle infrastrutture di ricarica;
  • consenso allo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi effettuati dal Ministero o da soggetti delegati, anche mediante sopralluoghi, finalizzati a verificare di verificare lo stato di aggiornamento e la veridicità delle informazioni inserite nella PUN;
  • riscontro ad eventuali richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo di monitorare e valutare la diffusione della mobilità elettrica;
  • conservazione e messa a disposizione, dal momento della registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di eventuale cancellazione dalla PUN, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla stazione di ricarica.

 

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