Qualificazione con riserva: dall'1 luglio 2024 cambia tutto
Entro pochi giorni decadrà il regime derogatorio previsto attualmente per alcune SA, che devono adesso presentare istanza di qualificazione per i settori di interesse
A un anno esatto dall'acquisizione di piena efficacia del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il 1° luglio 2024 terminerà il regime derogatorio sulla qualificazione “con riserva” di cui all’art. 63, comma 4 del d.Lgs. n. 36/2023, finora operante per le Amministrazioni locali, quali province e città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e delle regioni, e stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento.
Qualificazione con riserva: decadenza dal 1° luglio 2024
Entro pochi giorni quindi le stazioni appaltanti che non abbiano ancora provveduto, dovranno inviare l’istanza per la qualificazione “a regime”, che va presentata dal Responsabile per l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti tramite il servizio disponibile sul sito istituzionale dell’Anac, una per ciascun settore (“Lavori” e “Servizi e Forniture”) in cui la SA intende qualificarsi.
A questo proposito, come segnalato nel Comunicato del Presidente del 12 giugno 2024, ai fini della qualificazione “a regime” ANAC precisa che:
- l’istanza già presente a sistema relativa alla qualificazione con “riserva” comma 4 è visibile all’interno del servizio “qualificazione stazioni appaltanti”, nella sezione “Le mie istanze”, ma non è modificabile da parte del RASA; pertanto, per l’iscrizione “a regime” il RASA dovrà entrare nel servizio con le proprie credenziali, accedere alla sezione “Le mie istanze” e presentare una nuova istanza di qualificazione ordinaria, per uno o entrambi i settori di interesse (“lavori”, “servizi e forniture”), utilizzando il tasto “AGGIUNGI”; all’atto dell’invio, il sistema metterà automaticamente in scadenza la precedente istanza di qualificazione con “riserva”;
- nel caso in cui la stazione appaltante sia interessata alla qualificazione per entrambi i settori – “lavori” e “servizi e forniture” – il RASA dovrà presentare due istanze di qualificazione distinte;
- per l’attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti delle “gare svolte”, delle “comunicazioni all’ANAC” e dell’“uso della piattaforma telematica” saranno prese in considerazione sia le procedure di affidamento per le quali il relativo CIG è stato acquisito nel quinquennio di riferimento 2018- 2022 (tabelle A e B dell’All. II.4) sia quelle relative al periodo nel quale la stazione appaltante ha beneficiato della qualificazione con riserva; questo al fine di consentire, ai fini dell’attribuzione del livello di qualificazione, la valorizzazione dell’esperienza maturata nel periodo della riserva;
- per i requisiti delle “competenze” e della “formazione”, i dati comunicati dal RASA dovranno essere riferiti, rispettivamente, alla data di presentazione dell’istanza e al triennio precedente alla data di presentazione dell’istanza;
- fino al 30 giugno 2024 saranno considerati, ai fini dell’attribuzione dei livelli di qualificazione, i punteggi abbattuti più favorevoli di cui all’art. 3, comma 3 e all’art. 5, comma 4 dell’All. II.4, mentre successivamente a tale data saranno considerati i punteggi dell’art. 3, comma 2 e art. 5, comma 2.
Cos'è la qualificazione con riserva
La qualificazione con “riserva” di cui all’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 2, comma 3 dell’All. II.4, riguarda “le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni”, prevede una durata non superiore al 30 giugno 2024, con decadenza dal 1° luglio 2024, obbligando quindi le SA a presentare una nuova istanza di iscrizione.
Si tratta però di un regime differente di quello previsto al comma 13 dello stesso art. 63 del d.lgs. 36/2023, che riguarda ad esempio enti di nuova costituzione, di fusione tra enti, ecc., permettendo alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
Questa tipologia di qualificazione segue un iter differente e va richiesta tramite PEC con apposita istanza ad ANAC.
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