Qualificazione con riserva stazioni appaltanti: interviene ANAC

La nuova delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) chiarisce l’ambito di applicazione della disposizione del Codice dei contratti che prevede la qualificazione con riserva della S.A.

di Redazione tecnica - 14/04/2025

Il quadro normativo

L’art. 63, comma 13, del Codice dei contratti consente all’ANAC di disporre l’iscrizione con riserva all’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, al fine di permettere loro di acquisire progressivamente la capacità tecnica e organizzativa necessaria per accedere alla qualificazione ordinaria.

Nel dettaglio, il citato comma 13 dispone: “L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta”.

È bene precisare che:

  • questa qualificazione con riserva è istituto distinto rispetto all’iscrizione con riserva prevista dal comma 4 dello stesso articolo;
  • ha una durata definita dall’ANAC caso per caso, con effetti temporanei;
  • richiede comunque la presenza di un minimo organizzativo e strutturale già attestabile dalla stazione appaltante richiedente.

Il caso oggetto della nuova delibera è riconducibile alla previsione di cui all’art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, per cui l’ANAC può disporre la qualificazione con riserva al fine di consentire alla stazione appaltante di implementare la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione “ordinaria”.

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