Qualificazione con riserva stazioni appaltanti: interviene ANAC
La nuova delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) chiarisce l’ambito di applicazione della disposizione del Codice dei contratti che prevede la qualificazione con riserva della S.A.
Il quadro normativo
L’art. 63, comma 13, del Codice dei contratti consente all’ANAC di disporre l’iscrizione con riserva all’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, al fine di permettere loro di acquisire progressivamente la capacità tecnica e organizzativa necessaria per accedere alla qualificazione ordinaria.
Nel dettaglio, il citato comma 13 dispone: “L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta”.
È bene precisare che:
- questa qualificazione con riserva è istituto distinto rispetto all’iscrizione con riserva prevista dal comma 4 dello stesso articolo;
- ha una durata definita dall’ANAC caso per caso, con effetti temporanei;
- richiede comunque la presenza di un minimo organizzativo e strutturale già attestabile dalla stazione appaltante richiedente.
Il caso oggetto della nuova delibera è riconducibile alla previsione di cui all’art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, per cui l’ANAC può disporre la qualificazione con riserva al fine di consentire alla stazione appaltante di implementare la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione “ordinaria”.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 2 aprile 2025, n. 136IL NOTIZIOMETRO