Qualificazione con riserva stazioni appaltanti: interviene ANAC

La nuova delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) chiarisce l’ambito di applicazione della disposizione del Codice dei contratti che prevede la qualificazione con riserva della S.A.

di Redazione tecnica - 14/04/2025

La decisione dell’ANAC

Sulla base delle verifiche e delle dichiarazioni rese, l’ANAC ha disposto:

  • l’iscrizione con riserva della Prefettura nel livello SF1 per servizi e forniture;
  • la durata della riserva fino al 30 giugno 2025, con effetti dalla pubblicazione della delibera;
  • l’obbligo, alla scadenza, di presentare istanza di qualificazione ordinaria, pena l’impossibilità di ottenere il CIG.

In definitiva, la nuova delibera di ANAC offre spunti di interesse pratico per tutti gli enti in fase di transizione verso la piena qualificazione:

  • l’iscrizione con riserva rappresenta un utile strumento ponte, pensato per rispondere a esigenze contingenti, purché supportate da elementi oggettivi di struttura e personale;
  • non è automatica: richiede un’istanza motivata e documentata, che sarà valutata caso per caso dall’Autorità;
  • è temporanea: non sostituisce l’iter per la qualificazione ordinaria, ma lo anticipa funzionalmente in casi urgenti o particolarmente rilevanti.

Per le stazioni appaltanti che non sono ancora in possesso della qualificazione piena, la qualificazione con riserva può rappresentare un’opportunità concreta per evitare il blocco di procedure urgenti, a condizione di:

  1. dimostrare una struttura organizzativa stabile;
  2. essere già in possesso di una parte dei requisiti previsti dall’Allegato II.4;
  3. impegnarsi a completare il percorso di qualificazione entro i termini fissati dall’ANAC.
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