Qualificazione SA: ecco il regolamento ANAC con le sanzioni
Il Regolamento definisce le gravi violazioni che comportano la riduzione del punteggio, la revoca o sanzioni pecuniarie. Stretta sui controlli post-qualificazione
Procedimento di accertamento e difesa
L’ANAC potrà procedere d’ufficio, su segnalazione o a campione, attivando un procedimento che può concludersi con:
- la revoca della qualificazione;
- la riduzione del punteggio;
- sanzioni pecuniarie graduate per gravità e recidiva.
Il procedimento sanzionatorio, che deve concludersi entro 180 giorni, si apre con la comunicazione di avvio, in cui vengono indicati:
- i fatti contestati;
- le norme violate;
- le sanzioni astrattamente applicabili.
Le amministrazioni coinvolte possono:
- accedere agli atti;
- presentare memorie difensive;
- chiedere un’audizione.
Sanzioni pecuniarie e accessorie
Al termine della fase istruttoria, il responsabile del procedimento sottopone al Consiglio le risultanze istruttorie, proponendo:
- a) l’archiviazione, con conferma della qualificazione posseduta nel caso in cui non emergano gravi violazioni e siano confermati i requisiti dichiarati in fase di qualificazione;
- b) la riduzione del punteggio di qualificazione in caso di accertata carenza parziale dei prescritti requisiti;
- c) l’attribuzione di un livello di qualificazione inferiore nel caso in cui la riduzione del punteggio di qualificazione non consenta il mantenimento del livello di qualificazione acquisito;
- d) la revoca della qualificazione nel caso in cui la riduzione del punteggio di qualificazione non consenta il mantenimento del livello minimo di qualificazione;
- e) l’applicazione della sanzione pecuniaria nei casi di gravi violazioni e l’eventuale sospensione della qualificazione;
- f) la riduzione temporanea del livello di qualificazione nel caso di irrogazione della sanzione di cui all’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, laddove la criticità accertata incida sulla capacità esecutiva della stazione appaltante qualificata.
Il provvedimento finale viene trasmesso all’ufficio competente per l’aggiornamento dell’Elenco SA qualificate.
Criteri per la quantificazione delle sanzioni
L’importo della sanzione pecuniaria e la durata della sanzione accessoria sono determinati dall’Autorità secondo i criteri di cui all’articolo 11, l. 24 novembre 1981, n. 689, ovvero:
- a) rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico;
- b) attività svolta dalla Stazione Appaltante e/o Ente Concedente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) livello della qualificazione conseguita;
- d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
- e) peculiarità del caso concreto.
Infine, la rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento all’effetto pregiudizievole della violazione e alle giustificazioni della SA.
Documenti Allegati
DeliberaIL NOTIZIOMETRO