Qualificazione stazioni appaltanti: ANAC fa il punto
Al 1° aprile 2024, sono oltre 4mila le Stazioni Appaltanti qualificate, molte al massimo livello. Nuove indicazioni sulle qualificazioni con riserva
A un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il numero delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.Lgs. n. 36/2023, inizia a raggiungere cifre consistenti.
Qualificazione stazioni appaltanti: il report ANAC sul I trimestre 2024
Ne dà conferma ANAC nel nuovo report dedicato proprio alla qualificazione delle stazioni appaltanti, che al 1° aprile 2024 sono 4.282, di cui 533 sono centrali di committenza, enti strutturati che gestiscono gare d’appalto per amministrazioni più piccole, o non qualificate.
Complessivamente, alla stessa data le amministrazioni convenzionate a centrali di committenza sono 8.630, garantendo quindi una piena operatività del sistema.
Guardando ai punteggi di qualificazione, ben 1.927 SA raggiungono il livello (L1) e possono disporre gare per lavori senza limiti di importo. Nel settore servizi e forniture le stazioni appaltanti qualificate al livello massimo SF1 sono 2.517.
Per sottolineare la piena operatività del sistema di digitalizzazione ANAC ricorda che le procedure di affidamento avviate nei primi tre mesi di attività attraverso la piattaforma digitale ammontano a oltre 1 milione e centomila, per un valore di circa 78 miliardi di euro, numeri che confermerebbero l’ingresso in una fase di stabilizzazione.
Istanze di qualificazione: il servizio ANAC
Il sistema di qualificazione è stato introdotto con gli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023 e con le previsioni dell’allegato II.4. Esso è in vigore dal 1° luglio 2023, con la possibilità di presentare istanza di qualificazione sul sito ANAC già a partire da giugno 2023.
Da marzo l'Autorità ha attivato nuove funzionalità per chi presenta richiesta: per esempio, le SA che vogliano qualificarsi per entrambi i settori (lavori, servizi e forniture) possono presentare due istanze di qualificazione distinte, con il vantaggio che alcuni dati potranno essere differenziati e riferiti in modo specifico al settore selezionato, come ad esempio l’attività di centralizzazione della committenza, la disponibilità a svolgere procedure per altre stazioni appaltanti, le competenze presenti nella struttura organizzativa stabile (SOS) e la formazione.
Inoltre il nuovo servizio prevede, in caso di richiesta di iscrizione “a regime” da parte delle stazioni appaltanti qualificate con “riserva”, che vengano prese in considerazione, per l’attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti delle gare svolte, delle comunicazioni all’ANAC e dell’uso della piattaforma telematica, sia le procedure di affidamento per le quali il relativo CIG sia stato acquisito nel quinquennio di riferimento 2018- 2022, che quelle relative al periodo nel quale la stazione appaltante ha beneficiato della qualificazione con “riserva”. In questo modo si potrà valorizzare l’esperienza maturata nella progettazione e gestione delle procedure di gara nel periodo della “riserva” ai fini dell’attribuzione del livello di qualificazione.
ANAC precisa anche che fino al 30 giugno 2024 saranno considerati, ai fini dell’attribuzione dei livelli di qualificazione, i punteggi più favorevoli di cui all’art. 3, comma 3 e all’art. 5, comma 4 dell’All. II.4. Successivamente a tale data saranno considerati i punteggi dell’art. 3, comma 2 e dell’art. 5, comma 2.
Le indicazioni per la qualificazione con riserva
La qualificazione con “riserva” di cui all’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 e all’art.2, comma 3 dell’All. II.4, che riguarda “le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni”, prevede una durata non superiore al 30 giugno 2024. Quindi l’istanza per la qualificazione “a regime” deve essere presentata entro il 30 giugno 2024 rientrando nel servizio “Qualificazione stazioni appaltanti” e inviando per via telematica la nuova domanda. A decorrere dal 1° luglio 2024 la qualificazione con riserva disposta ai sensi dell’art. 63, comma 4, decadrà.
Differente il regione della qualificazione con riserva di cui all’art. 63, comma 13 del d.lgs. 36/2023, prevista per consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliare, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
Si tratta di una riserva che presenta un carattere di “eccezionalità”, per la quale non sono previsti limiti temporali per la sua richiesta e che viene disposta esclusivamente previa valutazione istruttoria dell’Ufficio competente e specifica delibera dell’ANAC e può riguardare, a titolo esemplificativo, casi enti di nuova costituzione, di fusione tra enti, ecc.Essa segue un iter differente e va richiesta tramite PEC a questa mail.
Documenti Allegati
ReportIL NOTIZIOMETRO