Qualificazione stazioni appaltanti: attivo il servizio di iscrizione

Sul sito dell'ANAC i RASA possono già presentare domanda di iscrizione all'elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2023

di Redazione tecnica - 05/06/2023

È attivo sul sito dell’ANAC il servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti, che consente l’invio da parte della domanda di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici). In particolare, ogni stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 del Codice consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco.

Elenco stazioni appaltanti qualificate: attivo il servizio di iscrizione

Con le nuove disposizioni viene fatta una sostanziale distinzione tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate, stabilendo che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a 500mila euro.

Per la progettazione e l’affidamento degli appalti sono adesso previsti tre livelli di qualificazione:

  • fino a 1 milione di euro;
  • fino a soglia comunitaria;
  • illimitata.

Come disposto dall’art. 63 del nuovo Codice, i livelli sono attribuiti:

  •  dall’Anac sulla base dei requisiti dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti;
  • principalmente in ragione dell’organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante
  • sulle gare svolte nell’ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all’ANAC.

Nel caso di contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), l’Autorità può prevedere dei requisiti specifici di qualificazione. Inoltre, se la qualificazione viene meno oppure viene sospesa per qualunque motivo, le procedure in corso possono comunque essere portate a compimento.

Oltre il limite di 500mila euro, le stazioni appaltanti non qualificate devono:

  • ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate;
  • ricorrere direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati. Tali soggetti possono provvedere alla nomina di un supporto al Rup.

L'avvio del nuovo sistema di qualificazione comporterà anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate.

Qualificazione stazione appaltanti: come presentare domanda

Come anticipato qualche giorno fa dalla stessa Autorità, le domande di accesso al sistema di qualificazione possono essere presentate dal 1° giugno 2023, ferma restando la decorrenza degli effetti dell’iscrizione dal 1° luglio 2023.

Ai servizi può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) che provvederà all’invio della domanda di qualificazione.

Nello specifico, per poter accedere al servizio per la richiesta di qualificazione occorre:

  • essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità;
  • richiedere il profilo di Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) associato al soggetto rappresentato “Amministrazione o soggetto aggiudicatore” dalla pagina di creazione profili presente sul sito ANAC;
  • attivare il profilo.

In un primo tempo, l’Elenco sarà aggiornato ogni 3 mesi per consentire l’adeguamento costante della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio e per conto di altre stazioni appaltanti, ferma restando la validità biennale dell'iscrizione.

Soggetti esonerati dalla presentazione domanda di iscrizione

Secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, sono iscritti di diritto nell'Elenco, i seguenti soggetti:

  • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
  • Consip S.p.a
  • Invitalia
  • Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
  • Difesa servizi S.p.A.
  • Agenzia del demanio
  • Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a.

I soggetti che non ricadono nell’ambito soggettivo della qualificazione ai sensi dell’art. 62, comma 17, d.lgs. 36/2023 dovranno dichiararlo accedendo al servizio “on line” per la presentazione della domanda di qualificazione. Si tratta in particolare di:

  • imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali operanti nei settori di cui agli articoli 141 e ss. del d.lgs. 36/2023;
  • soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs. 36/2023);
  • Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti.

A questi soggetti non sarà conseguentemente applicato il blocco del rilascio del CIG.

Infine, ulteriori eccezioni saranno previste all’interno del sistema SIMOG al fine di ottenere il CIG nel caso in cui il RUP dichiari, sotto la propria responsabilità, che il contratto ricada in particolari fattispecie che non richiedono la qualificazione.

 

© Riproduzione riservata