Rateizzazione cartelle di pagamento: la Guida del Fisco

Il Vademecum fornisce informazioni sulle somme rateizzabili, come presentare la domanda, modalità di pagamento delle rate ed effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza

di Redazione tecnica - 30/05/2024

È stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova Guida sulla rateizzazione delle somme da versare in più rate all’Agente della Riscossione, come previsto dall’articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973 e dall’articolo 26 del d.Lgs. n. 46/1999.

Rateizzazione debiti fiscali: la Guida del Fisco

Nello specifico, la guida fornisce informazioni su quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, modalità di pagamento delle rate e gli effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza ed è così strutturata:

  • QUANDO È POSSIBILE RATEIZZARE
    • Ambito oggettivo: cosa è dilazionabile e cosa non lo è
    • Presupposti per accedere alla rateizzazione
  • RATEIZZAZIONE ORDINARIA A 72 RATE
    • Rateizzazione ordinaria per importi fino a 120 mila euro
    • Rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120 mila euro
  • RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA A 120 RATE
    • Persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata
    • Persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria
  • PROROGA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE
  • RIAMMISSIONE
  • COME CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE
    • La rateizzazione ordinaria per importi fino a 120 mila euro
    • La rateizzazione ordinaria per importi oltre i 120 mila euro
    • La rateizzazione straordinaria
    • La rateizzazione in proroga ordinaria o straordinaria
  • COSA SUCCEDE DOPO AVER RICHIESTO LA RATEIZZAZIONE
    • Gli effetti dopo la presentazione della domanda
    • Comunicazione di accoglimento totale, parziale o diniego
    • Gli effetti dopo l’accoglimento della domanda
  • IL PAGAMENTO
    • Rate: come si compone l’importo
    • Come si pagano le rate
    • Gli effetti dopo il pagamento della prima rata
  • SOSPENSIONE
  • DECADENZA
  • PER SAPERNE DI PIÙ

Come spiega AdE, i contribuenti possono chiedere di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o, documentate.

La rateizzazione dei pagamenti: quanto e per quali somme

Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di sei anni (72 rate) in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni (120 rate), in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

Rientrano nell’ambito applicativo della rateizzazione, disciplinata dall’art. 19 del DPR n. 602/1973, le somme iscritte a ruolo da:

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:

  • se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:
    1. opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
    2. può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;
  • se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili
  • se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti
  • oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio” per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.

Presupposti per accedere alla rateizzazione

Per accedere al beneficio della rateizzazione, il contribuente deve, a seconda dei casi, semplicemente dichiarare o anche comprovare in sede di presentazione della richiesta:

  • la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);
  •  la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72; la sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);
  • il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Cosa succede dopo aver richiesto la rateizzazione

La presentazione della domanda di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta. In particolare:

  • Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti), con alcune eccezioni, quali:
    • pignoramenti di crediti oggetto di segnalazioni di inadempienza ex art. 48-bis DPR n. 602/1973: in tal caso, l’eventuale rateizzazione viene concessa solo al netto delle somme per le quali è stata effettuata la segnalazione;
    •  intervento di Agenzia delle entrate-Riscossione in una procedura immobiliare promossa da altri soggetti;
    • eventuali procedure cautelari oggetto di precedente accordo con il contribuente;
  • le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;
  • le azioni esecutive in corso proseguono;
  • le azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie proseguono o possono essere avviate, per permettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
  • tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all’asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.

La comunicazione di accoglimento totale, parziale o diniego

Una volta presentata la domanda di rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione avvia un procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) che si conclude con un provvedimento espresso:

  • di accoglimento totale, nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per l’intero debito richiesto in rateizzazione e per lo stesso numero di rate richiesto dal contribuente;
  • di accoglimento parziale: nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per una sola parte del debito richiesto in rateizzazione (per esempio, se sono presenti anche carichi esclusi dall’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973) o per un numero di rate inferiore rispetto al numero richiesto;
  • di diniego: preceduto dall’invio di un preavviso di rigetto, in modo da concedere al contribuente la possibilità di regolarizzare la posizione e/o sanare eventuali elementi ostativi alla concessione; in questo caso il contribuente ha 10 giorni per rispondere) se non sussistono, in prima analisi, le condizioni per concedere la rateizzazione. Più precisamente, nei casi in cui:
    • la richiesta di rateizzazione non sia supportata, laddove necessario, dalla documentazione che comprovi la temporanea situazione di difficoltà economica o il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica;
    •  la verifica dimostri che non ricorrono i presupposti per l’accesso allo strumento della dilazione;
    • gli indicatori risultanti dalla verifica dei documenti presentati non consentono l’accesso alla rateizzazione richiesta, oppure emergono elementi ostativi alla concessione della rateizzazione.

In mancanza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, Agenzia delle entrate-Riscossione invia il provvedimento di accoglimento a cui viene allegato il piano di ammortamento, con la ripartizione del debito nel numero di rate concesse, l’importo e le relative scadenze, oltre che i relativi moduli di pagamento pagoPA per il versamento delle prime 12 rate.

L’accoglimento della domanda di rateizzazione fa venir meno lo stato di inadempienza di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, ai fini delle successive interrogazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Inoltre, con l’accettazione dell’istanza di rateizzazione il contribuente, in assenza di altri debiti di natura previdenziale non rateizzati e scaduti, può ottenere il DURC regolare.

Decadenza dalla rateizzazione

L’agenzia ricorda che il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive. Il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi, come sintetizzato nella tabella presente nella Guida.

Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un’unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero. In caso di decadenza per inadempienza è possibile, per i debiti ricompresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022, richiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all’importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.

Infine il Fisco segnala che:

  • nel caso di richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 non è possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti;
  • la decadenza di una o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per debiti non inseriti nelle rateizzazioni decadute.
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