Realizzazione campo di padel: SCIA o permesso di costruire?
Il Tar Palermo sottolinea come la realizzazione degli impianti sportivi comporti una trasformazione urbanistica del territorio
Un campo di padel, benché sia finalizzato al godimento di un’attività sportiva all’aria aperta, non rientra nell'ambito del turismo rurale e in più rappresenta una trasformazione urbanistica del territorio.
Il campo di padel è una nuova costruzione? La sentenza del Tar
Lo ha confermato il Tar Palermo, sez. Seconda, con la sentenza n. 3232/2021, relativa al ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento di un’Amministrazione comunale, che aveva vietato, nonostante il parere favorevole della Soprintendenza, la prosecuzione o inizio lavori per la realizzazione di due campetti di padel in un lotto di terreno destinato a “Turismo rurale”.
Secondo il SUAP, gli impianti sportivi configuravano una trasformazione urbanistica del territorio, non riconducibile ad interventi subordinati a S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001, in quanto soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, qualora ne ricorrano le condizioni”.
Quindi per l'ufficio comunale, i campi di padel configurano una nuova costruzione per cui non basta la presentazione di una SCIA, ma è necessario un permesso di costruire.
Inoltre secondo le NTA comunali, all’interno della zona in cui si trova l’area oggetto degli interventi, sono "ammesse esclusivamente strutture connesse all'attività produttiva, limitatamente al fabbisogno agricolo, senza che sia permessa in nessun caso la realizzazione di impianti sportivi”.
TAR: campo di padel è incompatibile con destinazione agricola
Il TAR ha quindi confermato il provvedimento: l’intervento edilizio in oggetto, consistente nella realizzazione di due campi di padel con basamento formato da un massetto in calcestruzzo di cm 10/12 di altezza, rappresenta una trasformazione edilizia del terreno, considerata l’opera di scavo e la creazione del massetto, in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo, incompatibilmente con la destinazione a zona agricola.
Si tratta di un’opera differente da campi da tennis e di calcio, in cui sussiste un semplice movimento terra e il suolo non muta le sue caratteristiche originarie di permeabilità per l’impiego di materiali artificiali e di costruzione.
Di conseguenza, un intervento edilizio del genere è chiaramente incompatibile con la destinazione agricola dell’area che non consente nessuna altra utilizzazione. Per altro, ai sensi del comma 2 dell’art. 30 della l.r. Sicilia n. 21/2001, per turismo rurale si intende l’attività turistica che può essere svolta in immobili ricadenti in zona agricola, se finalizzata “alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale”.
Il campo di padel è strutturalmente estraneo a tale funzione poiché costituisce una forma particolare di tennis urbano che necessita di opere murarie e materiali durevoli, del tutto indipendenti dall’effettivo godimento dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale. Non è sufficiente che l’attività da svolgere sia classificabile genericamente come sport, ma è necessario che tale attività abbia un contatto quantomeno potenziale con il godimento di beni ambientali e/o culturali che non si riduca alla mera amenità dei luoghi di svolgimento.
Infine, anche in riferimento all’attività di turismo rurale, la norma stessa non legittima interventi di nuova costruzione e prevede che i servizi connessi all’offerta di ospitalità e/o ristorazione debba essere esercitata in immobili già esistenti qualificati come rurali.
Il ricorso è stato quindi respinto: per realizzare un campo di padel è necessario il permesso di costruire e inoltre, trattandosi di una trasformazione permanente del suolo e delle sue caratteristiche, non può essere creato in un'area a destinazione agricola.
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