Realizzazione soppalco: edilizia libera o nuova costruzione?

Dimensioni, altezze, materiali, struttura: sono tante le variabili che incidono sulla qualificazione di un soppalco e che possono portare a dovere richiedere un titolo abilitativo

di Redazione tecnica - 30/03/2025

La realizzazione di un soppalco all'interno di un immobile è un intervento che, a seconda delle sue caratteristiche, può rientrare nell’edilizia libera o richiedere un titolo edilizio.

Soppalco: opera rilevante o edilizia libera?

Se il soppalco ha una funzione esclusivamente d’arredo e non modifica la volumetria dell’immobile, si può realizzare senza particolari autorizzazioni. In particolare, un soppalco è considerato di arredo se:

  • ha dimensioni ridotte e non altera la distribuzione degli spazi interni in modo rilevante;
  • non è praticabile o ha una superficie molto limitata, tale da non costituire un vero e proprio nuovo ambiente abitabile;
  • non comporta modifiche strutturali o variazioni del carico urbanistico (es. nuove superfici residenziali);
  • non altera la volumetria dell’immobile.

Esempio ne è un piccolo soppalco in ferro o legno, utilizzato per riporre oggetti o come libreria, rientra tra gli interventi di edilizia libera e non necessita di permessi.

Quando serve un titolo edilizio

Se il soppalco è abitabile, ovvero crea un nuovo ambiente utilizzabile, serve un titolo edilizio, in quanto comporta una modifica degli spazi interni e potenzialmente una variazione urbanistica.

I fattori determinanti sono:

  • dimensioni e altezza: un soppalco abitabile deve rispettare i requisiti minimi di altezza interna (2,40 metri per le zone residenziali, ridotti a 2,10 metri per servizi come bagni o ripostigli);
  • nuovo carico urbanistico: se il soppalco amplia la superficie calpestabile e cambia la destinazione d’uso degli ambienti, serve un’autorizzazione;
  • struttura portante: se si interviene sulla struttura dell’edificio o sulle parti portanti, il soppalco diventa un intervento edilizio soggetto a permesso.

I titoli edilizi necessari

  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sufficiente quando il soppalco non comporta aumento di volumetria ma incide sulla distribuzione interna degli spazi.
  • permesso di Costruire: necessario se il soppalco crea nuovo volume abitabile o incide sulla struttura portante dell’edificio.

Se il soppalco è realizzato in un’area soggetta a vincoli paesaggistici, storici o ambientali, oppure in una zona sismica, si applicano regole più restrittive che rendono necessario:

  • nulla osta della Soprintendenza, se il soppalco è in un immobile sottoposto a vincolo storico-artistico, potrebbe essere necessaria l’approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali;
  • autorizzazione sismica: in base alla classificazione sismica della Regione, può essere necessario il deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile.
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