Realizzazione soppalco: opera interna o ristrutturazione edilizia?
Il Consiglio di Stato: la creazione di un soppalco di 20 mq configura a tutti gli effetti un intervento di ampliamento di volume e superficie, non assentibile con semplice d.i.a.
La realizzazione di un soppalco di 20 mq all’interno di un immobile non può essere considerata come opera interna soggetta a semplice DIA, ma configura a tutti gli effetti un intervento di ristrutturazione edilizia per il quale è ncessario non solo il permesso di costruire, ma anche il rispetto delle altezze minime previste dalla legge.
Abusi edilizi: no al soppalco realizzato senza permesso di costruire
Nessuna speranza quindi di sanatoria, per il responsabile dell’abuso che aveva presentato appello al Consiglio di Stato, respinto da Palazzo Spada con la sentenza n. 4320/2023, confermando l’ordine di demolizione ex art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ingiunto da un’Amministrazione comunale, di un soppalco di 20 mq che non rispettava i requisiti di altezza minima delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto», previste dall’art. 43, comma 1, lett. b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), pari a «2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40».
L’abuso era stato qualificato dall’Amministrazione come intervento di ristrutturazione edilizia, assentibile mediante permesso di costruire, anziché come opera interna e di modeste dimensioni soggetta al regime della d.i.a.
Secondo il ricorrente, il soppalco sarebbe stato di modeste dimensioni e non avrebbe comportato incrementi volumetrici e di superficie, oltre che alterazioni della sagoma e dei prospetti dell’edificio e pregiudizi alla statica della struttura. Su questa base, esso avrebbe potuto essere ricondotto non già all’ipotesi della ristrutturazione edilizia, prevista dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ma a quella dell’opera interna soggetta a d.i.a., ai sensi dell’art. 2 della legge regionale della Campania 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alle Leggi Regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marco 1995, n. 8).
Inoltre il soppalco sarebbe stato adibito a deposito-ripostiglio, rispetto alla quale non varrebbe a sostenere il contrario la presenza di un locale wc, non essendo presenti gli elementi utili a configurarlo come tale (lavabo, doccia o vasca, wc e bidet). In ragione di ciò non sarebbe stato quindi necessario rispettare le altezze minime.
La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che gli elementi strutturali depongono in modo univoco per la destinazione funzionale dell’opera ad esigenze abitative, in ragione delle quali risulta confermata l’ipotesi della creazione di superficie utile residenziale attraverso un intervento qualificabile come ristrutturazione edilizia, la cui realizzazione in assenza di relativo titolo legittima l’ordine di demolizione.
Non vale evidentemente invocare le istruzioni ministeriali relative ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali residenziali, dal momento che si verte in un’ipotesi di intervento abusivo e finalizzato in modo inequivocabile all’ampliamento di superfici abitative.
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