Realizzazione tettoia: quando ci vuole il permesso di costruire
Quali criteri configurano una tettoia come pertinenza o nuova costruzione? Ecco la sentenza del TAR Basilicata
Se una tettoia sia una pertinenza o una nuova costruzione non è sempre chiaro, e la questione spesso diventa materia del contendere in Tribunale. Nella definizione corretta di un manufatto del genere, ci sono però dei criteri precisi che possono essere seguiti, e a ricordarlo è il TAR Basilicata, con la sentenza n. 182/2022.
Quando la tettoia è una nuova costruzione: la sentenza del TAR
Il caso riguarda diversi abusi edilizi, per i quali un’Amministrazione comunale ha emesso un ordine di demolizione. Tra i manufatti realizzati senza titolo, spicca anche una tettoia aperta su quattro lati sostenuta da una struttura di ferro alta circa 12 metri e una pesa interrata. Secondo la parte ricorrente, essa sarebbe una pertinenza, soggetta al regime di attività di edilizia libera.
Il TAR non è stato dello stesso avviso. Per prima cosa, ha ricordato che l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, nel suo complesso si fonda sull’accertata esistenza di numerosi manufatti che non rientrano nella normativa edilizia ante '67, considerato che l’edificazione del fabbricato principale è avvenuta due anni dopo.
Inoltre il giudice amministrativo, ha fatto presente che una tettoia di simili dimensioni non può essere considerata una pertinenza, perché non ne ha appunto né i requisiti dimensionali (opera estesa e di notevole impatto volumetrico) e né funzionali, trattandosi di un manufatto non precario o ornamentale.
La nozione di pertinenza
Ricordiamo che, secondo l’art. 817 del codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Come ha spiegato anche il Consiglio di Stato, un fabbricato è configurabile come pertinenza quando sussistono contestualmente due requisiti:
- un nesso oggettivo che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa di cui è pertinente;
- quando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto “carico urbanistico” proprio in quanto esaurisce la propria finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale.
In questo caso, la dimensione decisamente rilevante della tettoia ha inciso sul carico urbanistico, e questo è sufficiente per escludere la configurabilità di pertinenza edilizia. Essa è soggetta a permesso di costruire, come previsto dal Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), ragion per cui il ricorso è stato respinto, confermandone l'abusività e il conseguente ordine di demolizione.
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