Recupero rifiuti da costruzione e demolizione: in Gazzetta il decreto del MASE

Approvato il regolamento relativo alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale

di Redazione tecnica - 13/09/2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2024, n. 213, il Decreto del MASE del 28 giugno 2024, n. 127, recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del d.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente).

Recupero rifiuti da attività di costruzione e demolizione: il Regolamento in Gazzetta Ufficiale

Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), elencati alle Tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al decreto stesso, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184 -ter del Testo Unico Ambiente, con un trattamento conforme ai criteri previsti all’Allegato 1. Inoltre l’aggregato può essere usato solo per gli scopi elencati nell’allegato 2.

In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto per rifiuti in tutto o in parte non elencati nell’Allegato, oppure nel caso di rifiuti inseriti nell’elenco ma destinati a scopi specifici sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 184 -ter  comma 3, dello stesso d.Lgs. n. 152/2006.

Nel decreto si precisa anche che:

  • il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR);
  • il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato, da inviare all’Autorità competente e all’ARPA di riferimento entro 6 mesi;
  • la dichiarazione va conservata per 5 anni dall’invio;
  • è necessario effettuare un campionamento del lotto in conformità della norma UNI 10802, che va conservato per un anno dal prelievo, effettuato secondo quanto previsto dalla norma UNI 932-1.

L’obbligo di conservazione del campione non si applica alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Il produttore di aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento, comprendente anche il controllo della qualità e dell’automonitoraggio.

Le disposizioni transitorie

Infine, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, gli operatori devono aggiornare la comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del d.Lgs. n. 152/2006, o presentare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II dello stesso Testo Unico Ambiente.

Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 5 febbraio 1998, sui limiti quantitativi previsti dall’allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’allegato 5 dello stesso decreto.

Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell’intervenuta efficacia dell’aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo.

Gli allegati al Decreto

Il decreto si completa con 3 allegati:

  • Allegato 1, riferito all’art. 3, che contiene:
    • l’elenco dei rifiuti ammissibili;
    • le Verifiche sui rifiuti in ingresso;
    • Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore;
    • Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato;
  • Allegato 2, relativo all’art. 4, sulle modalità di utilizzo dell’aggregato recuperato;
  • Allegato 3, relativo all’art. 5 con la dichiarazione di Conformità (DDC).
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