Reddito Energetico Nazionale: al via le richieste di accesso al Fondo
Dal 5 luglio apre lo sportello per la presentazione delle richieste. Ecco a chi spettano i contributi e per quali tipologie di impianti
È stato pubblicato sul sito del GSE il bando per la presentazione delle richieste di accesso alle agevolazioni previste dal Reddito Energetico Nazionale, fondo istituito con il DM MASE 8 agosto 2023.
Fondo Reddito Energetico Nazionale: ok alla presentazione richieste
Dalle ore 12 di venerdì 5 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024, sarà possibile presentare richiesta di contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici residenziali, installati dai soggetti realizzatori iscritti nell’apposito Registro.
Nell’avviso pubblico sono stati definiti criteri, modalità e termini per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo, che per il 2024 mette a disposizione 100 milioni di euro, così ripartiti:
- 80 milioni a favore delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);
- 20 milioni alle restanti regioni o province autonome.
Se le risorse termineranno prima del 31 dicembre 2024, lo sportello sarà chiuso, con possibile riapertura qualora a seguito di rinunce ed esclusioni, si rendano disponibili almeno 5 milioni di euro.
Richiesta fondi REN: come presentare domanda
L’istanza di accesso alle agevolazioni deve essere trasmessa, a pena di esclusione, per via telematica, nell’area clienti GSE utilizzando l’applicazione denominata “Reddito Energetico Nazionale – REN” e seguendo le istruzioni riportate nel Manuale Utente. Alla richiesta di accesso alle agevolazioni dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione prevista nel “Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento”, con contestuale dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del DM REN.
In particolare possono accedere al fondo esclusivamente le persone fisiche che:
- appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15mila euro o 30mila nel caso di nucleo con almeno quattro figli a carico;
- titolari di un valido diritto reale su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico che accede alle agevolazioni;
- intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al momento della presentazione dell’istanza.
Caratteristiche degli impianti
Gli impianti fotovoltaici ammessi alla misura devono essere progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente e rispettare tutti i seguenti requisiti progettuali:
- entrata in esercizio successiva alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto che non superi i 6 kW e non sia inferiore ai 2 kW;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione dell’impianto non superiore alla potenza contrattualmente impegnata in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni;
- non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 199/2021;
- essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
- essere collegati a un punto di connessione in prelievo che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.
I soggetti realizzatori: requisiti e obblighi
I Soggetti Realizzatori devono essere:
- imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37;
- in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Inoltre i soggetti realizzatori devono:
- realizzare l’impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo a regola d’arte;
- non richiedere al soggetto Beneficiario alcun corrispettivo a titolo di anticipazione;
- garantire, per una durata non inferiore a 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il servizio di manutenzione e il servizio di monitoraggio della performance dello stesso;
- assicurare per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio l’impianto mediante polizza multi-rischi, avente durata anche inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.
Esame e accoglimento delle istanze
Le istanze di accesso alle agevolazioni saranno valutate dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascuna area geografica. Il GSE conclude il procedimento entro il termine di 60 giorni dall’invio dell’istanza, che potrà essere sospeso per eventuali integrazioni, comunicando al Soggetto Beneficiario e al Soggetto Realizzatore l’esito della richiesta di accesso al beneficio.
In caso di accoglimento dell’istanza, verrà stipulato il Contratto di Reddito Energetico tra il GSE e il Soggetto Beneficiario, della durata di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Per l’intera durata del Contratto, il Soggetto Beneficiario cede al GSE l’energia immessa in rete eccedente il proprio consumo. Le risorse economiche, derivanti dal controvalore connesso al ritiro dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e non autoconsumata, saranno devolute al Fondo.
Entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso al beneficio, l’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica e in esercizio sulla piattaforma GAUDI di Terna. Entro 60 giorni dell’entrata in esercizio dell’impianto per il quale viene richiesto l’accesso al beneficio, il Soggetto Realizzatore potrà inviare la richiesta di erogazione dei contributi in conto capitale.
Il GSE conclude il procedimento entro il termine di 30 giorni dall’invio della richiesta, che potrà essere sospeso per eventuali richieste di integrazioni e/o per effetto dell’eventuale comunicazione di preavviso di rigetto. In caso di accoglimento della richiesta, il GSE comunica al Soggetto Realizzatore e al Soggetto Beneficiario il provvedimento favorevole che indicherà l’importo del contributo che sarà erogato al Soggetto Realizzatore entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale.
Costi ammissibilli
Come previsto dall’art. 9 del Decreto REN, i costi ammissibili corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la fornitura dei servizi dettagliati all’art. 7 del DM REN, come precisati nell’Allegato 6 del “Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento”.
Essi sono comunque riconosciuti entro il limite massimo di cui alla “Tabella - costi ammissibili per impianti fotovoltaici” dell’art. 9, comma 3, del DM REN, secondo le modalità dettagliate all’interno del “Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento”.
Il GSE effettua, durante l’intero periodo di efficacia della misura, verifiche e controlli sulla conformità dell’intervento realizzato a quanto previsto nel DM REN e nel “Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento”.
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