Reddito Energetico Nazionale: ok alle richieste di contributo degli installatori
Aperta sul portale del GSE la sezione dedicata ai soggetti realizzatori per l'erogazione del contributo legato all'installazione di impianti destinati a soggetti a basso reddito
Dallo scorso 20 gennaio, gli installatori di impianti fotovoltaici iscritti all'apposito registro possono accedere al contributo in conto capitale previsto dal Reddito Energetico Nazionale, utile a coprire i costi sostenuti nella realizzazione degli impianti per i soggetti beneficiari.
Reddito Energetico Nazionale: ok alle richieste degli installatori
La conferma arriva dal GSE, che ha attivato all’interno dell’Area Clienti la sezione dedicata alle richieste degli installatori per l’erogazione del contributo, da inviare entro 60 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. Per gli impianti attivati prima del 20 gennaio 2025, i 60 giorni saranno calcolati a partire dalla data di apertura del portale.
Dopo l’invio della richiesta., il GSE avrà 30 giorni per comunicare l’esito della valutazione per verificare la conformità della documentazione e l’idoneità dell’impianto.
Inoltre, per supportare gli installatori nella corretta compilazione delle domande, il GSE ha messo a disposizione un manuale dettagliato.
Cos’è il Fondo REN
Istituito con il Decreto del MASE dell’8 agosto 2023, il Reddito Energetico Nazionale prevede l’erogazione di un contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici residenziali, installati dai soggetti realizzatori iscritti nell’apposito Registro.
Come per il 2024, anche nel 2025 sono stati messi a disposizione 100 milioni di euro, così ripartiti:
- 80 milioni a favore delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);
- 20 milioni alle restanti regioni o province autonome.
Il Fondo è destinato a persone fisiche:
- appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15mila euro o 30mila nel caso di nucleo con almeno quattro figli a carico;
- titolari di un valido diritto reale su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico che accede alle agevolazioni;
- intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al momento della presentazione dell’istanza.
L’istanza di accesso alle agevolazioni deve essere trasmessa, a pena di esclusione, per via telematica, nell’area clienti GSE utilizzando l’applicazione denominata “Reddito Energetico Nazionale – REN” e seguendo le istruzioni riportate nel Manuale Utente. Alla richiesta di accesso alle agevolazioni dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione prevista nel “Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento”, con contestuale dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del DM REN.
Spese ammesse
Il contributo economico dovrà essere utilizzato per pagare i costi di installazione di impianti fotovoltaici, secondo la formula “chiavi in mano” comprensiva dei seguenti servizi per un periodo di almeno 10 anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione (almeno 3) e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.
Il contributo va erogato direttamente al soggetto realizzatore, in relazione alle spese ammissibili, per un importo massimo di 2.000 euro come quota fissa e 1.000 €/kW per la quota variabile.
L’impianto fotovoltaico dovrà risultare connesso alla rete elettrica e in esercizio entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso al beneficio.
I soggetti realizzatori
Sul portale del GSE è attivo il “Registro dei realizzatori”, ovvero l'elenco degli installatori qualificati di pannelli fotovoltaici che possono essere contattati dai beneficiari del Reddito Energetico Nazionale.
I Soggetti Realizzatori devono essere:
- imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37;
- in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Inoltre i soggetti realizzatori devono:
- realizzare l’impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo a regola d’arte;
- non richiedere al Beneficiario alcun corrispettivo a titolo di anticipo;
- garantire, per una durata non inferiore a 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il servizio di manutenzione e il servizio di monitoraggio della performance dello stesso;
- assicurare per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio l’impianto mediante polizza multi-rischi, avente durata anche inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.
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