Regime forfetario, requisiti e cause ostative: le 3 risposte del Fisco
L'Agenzia delle Entrate risponde sulle cause ostative all'applicazione del regime forfetario di cui all'art. 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Torniamo ad occuparci di regime forfettario e delle cause ostative. Interessante il documento prodotto dall'Agenzia delle Entrate (la n. 257/2021) che risponde a ben tre quesiti posti da un lavoratore nato in Italia, ma che lavora all'estero e che vorrebbe tornare nel nostro paese come libero professionista.
Le tre domande
Nella richiesta, l'uomo specifica di non poter rientrare in Italia prima della fine di quest'anno e che comunque il suo reddito di lavoro dipendente è superiore ai 30 mila euro l'anno. Rapporto di lavoro che cesserà alla fine di quest'anno. Ecco perché chiede all'Agenzia quali sono le cause ostative dell'applicazione del regime forfettario: il non essere residente; il limite dei 30 mila euro; la sede legale della società con cui andrà a collaborare.
Il regime forfettario
Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge n.190/2014 ed è rivolto a contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Quattro anni dopo, nel 2018, il governo ha emanato la legge n.145 (la legge di bilancio 2019) in cui è stato ampliato l'ambito di applicazione del regime forfettario. Ambito ancora una volta aggiornato nel 2019, con la legge n.160 (la legge di bilancio 2020).
I requisiti
Non possono avvalersi del regime forfettario, tra l'altro, spiegano dall'Agenzia, "i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 percento del reddito complessivamente prodotto; le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato".
Le tre risposte
L'uomo ha fatto sapere di voler mantenere la sua iscrizione all'Aire, l'Anagrafe Italiani residenti all'estero per quasi tutto il 2021. "Questa è già un causa ostativa", dicono dall'Agenzia. Seconda domanda: la questione dei 30 mila euro. Dagli uffici risposta secca: "Anche questa è una causa ostativa di accesso al regime forfettario. Anche perché il rapporto di lavoro è ancora in corso alla data di presentazione dell'istanza". Infine la terza domanda: per l'Agenzia il quesito è inammissibile, "per carenza delle obiettive condizioni di incertezza, considerato che non si riscontra nella legislazione relativa al regime forfettario alcuna causa ostativa di tal genere". Ma aggiungono gli uffici: "Nel presupposto che l'istante cessi il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021 e faccia rientro in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, si ritiene che lo stesso potrà applicare il regime forfettario nel 2022, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge".
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 16 aprile 2021, n. 257IL NOTIZIOMETRO