Regione Siciliana, illegittime le norme di governo del territorio
In una circolare recepita la sentenza della Corte Costituzionale su alcune disposizioni in tema di governo del territorio, con riferimento ai boschi e alle fasce forestali
A seguito della sentenza n. 135/2022 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità di alcune norme in materia edilizia, l’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha pubblicato la Circolare n. 3 del 17 giugno 2022 con oggetto “Art. 12, legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante norme sul governo del territorio” che chiarisce gli effetti della decisione della Consulta.
Illegittimità norme della Regione Siciliana: la sentenza della Corte Costituzionale
La pronuncia riguarda l’art. 12 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2, che ha sostituito l'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n.19. e che ai commi 4, 5 e 6 dispone:
- “4. Nella Regione si applica il decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34 e successive modificazioni.
- 5. L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 è abrogato.
- 6. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n.78, le parole da “dal limite” fino a “forestali e” sono soppresse.”
Su tali previsioni normative si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n.135/2022, dichiarando:
- l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n.19 (Norme per il governo del territorio), come sostituito dall’art.12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.19 recante norme sul governo del territorio) nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art.10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n.16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), con riferimento ai boschi e alle fasce forestali;
- l’illegittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n.19, come sostituito dall’art.12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2;
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 37 della legge della Regione Siciliana n.19 del 2020, come sostituito dall’art.12 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2021;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 37 della legge della Regione Siciliana n.19 del 2020, come sostituito dall’art.12 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui abroga il comma 11 dell’art.10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n.16.
Gli effetti della sentenza
Come specifica la Circolare, alla luce della sentenza, il comma 4 rimane vigente nella Regione siciliana e il comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 recante “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, rimane abrogato.
Per quanto riguarda, invece, le altre norme abrogatrici che sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, la stessa Consulta precisa che:
- stante la natura meramente abrogatrice delle norme, l'eventuale accoglimento delle questioni proposte comporterebbe, la loro reviviscenza;
- questo perché le norme abrogate costituivano una sorta di disciplina di salvaguardia sostanziale, il cui venir meno fa sì che le aree sprovviste di piano non siano più al riparo dai rischi di un indiscriminato utilizzo edificatorio.
Ciò significa che il Giudice Costituzionale, al fine di evitare un vuoto legislativo, ha assentito la reviviscenza delle norme regionali abrogate con i commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2.
Effetti ex tunc
Sulla decisione della Corte, l’Assessorato ha ricordato che ai sensi dell'art. 136 Cost.: “Quando /a Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, ciò va interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità colpisce la norma sin dall'origine, vale a dire ex tunc, non estendendosi di regola ai rapporti esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.
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