Relazione geologica: ok al subappalto con il nuovo Codice
Il parere del MIT: nel nuovo Codice dei Contratti non c’è più il divieto espresso operante in vigenza del d.Lgs. n. 50/2016
Con l’avvento del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) sono state introdotte alcune importanti novità in materia di servizi di progettazione.
Una di queste riguarda il divieto di subappalto della relazione geologica esplicitamente previsto nel d.Lgs. n. 50/2016.
Relazione geologica: con il nuovo Codice è subappaltabile
Secondo l'art. 31, comma 8 del "vecchio" Codice, “L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”.
Che con il d.Lgs. n. 36/2023 tale divieto non sussista più viene confermato dal MIT con il parere del 26 settembre 2024, n. 2828: il Supporto Giuridico infatti prende atto dell’assenza, all’interno del nuovo Codice, di espressa specifica disposizione normativa quale quella prevista dal d.lgs. 50/2016.
Inoltre, se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, l'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria può avvalersi di un professionista geologo:
- presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta;
- tramite contratto di lavoro subordinato, o contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa;
- nominato tramite subappalto o contratto di avvalimento;
- presente nel RTI.
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