Renatino e il bonus fiscale per la sostituzione degli infissi
Per la sostituzione degli infissi quale titolo edilizio serve e che agevolazioni possono essere utilizzate? La parola a Renatino
Renatino è un ingegnere molto attento e studioso. Si occupa di edilizia e passa giorno e notte, natale, capodanno, pasqua, ferragosto e festivi a studiare norme che purtroppo cambiano così spesso che lo costringono sempre sui dettami normativi.
Renatino e i bonus fiscali per la casa
Renatino è sempre molto preciso e spera di potere applicare "semplicemente" la norma che dovrebbe essere la sua unica guida. E anche per un intervento semplice come la sostituzione degli infissi in una civile abitazione, comincia a studiare bene le norme che è opportuno conoscere:
- l'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
- il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
- il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
- gli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013;
- l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
oltre che tutto il materiale messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in materia di bonus edilizi. Proprio da questa arrivano gli spunti più interessanti, anche grazie all'infinità di risposte ad interpello che, pur non fornendo prassi, consentono a Renatino di farsi un'idea sul modo "diverso" di ragionare dell'Agenzia delle Entrate rispetto allo Sportello Unico Edilizia, come delle palesi incongruenze tra normativa edilizia e fiscale.
Renatino si chiede come mai in tanti anni non si sia provveduto a pubblicare un testo unico delle detrazioni fiscali suddiviso in:
- una parte generale con definizioni, soggetti beneficiari e modalità di fruizione;
- tante parti specifiche per ogni tipologia di detrazione.
Renatino pensa che dopo tutti i suoi studi ne potrebbe consigliare una versione al legislatore, ma sa anche che generalmente il legislatore si affida a delle commissioni speciali, o come le chiamano oggi "task force", formate da professionisti davvero competenti. Che stupido Renatino a pensare che il legislatore si rivolga ad un umile professionista che queste norme le applica (o ci prova) quotidianamente.
Renatino e la sostituzione degli infissi
A questo punto Renatino prova ad approfondire il "semplicissimo" intervento di sostituzione degli infissi e per prima studia le detrazioni fiscali a disposizione:
- l'ecobonus 50% per la riqualificazione energetica;
- il bonus casa 50% per le ristrutturazioni edilizie;
- il superbonus 110% come intervento trainato.
Renatino lo sa che oggi il tecnico non deve solo progettare e dirigere un intervento edilizio, deve anche sapere consigliare lo strumento fiscale migliore, essere un po' psicologo per comprendere le esigenze, le paure e le perplessità del cliente, provare a saper cogliere gli sviluppi futuri e i cambiamenti in corso d'opera. Oltre che chiaramente essere sempre a disposizione h24, 7 giorni su 7, natale e capodanno inclusi, al telefono o via email e rispondere entro 5 nanosecondi alle richieste su Whatsapp. Se no Renatino lo sa, NON È GIUSTO! Il cliente viene prima di tutto.
Renatino tende a divagare...ma torna subito sugli strumenti fiscali e si rende conto che ogni tipologia di detrazione ha degli specifici requisiti, adempimenti e massimali da rispettare.
L'utilizzo dell'ecobonus 50% per la sostituzione degli infissi richiede:
- la preesistenza di un impianto di riscaldamento;
- di migliorare energeticamente l'infisso;
- un valore limite di trasmittanza degli infissi da cambiare e di quelli nuovi (allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020, requisiti tecnici ecobonus);
- l'asseverazione di un tecnico abilitato;
- la trasmissione ad Enea dei dati sul risparmio energetico.
Nel caso di bonus casa, invece, la situazione è più semplice perché operando su un immobile residenziale di un privato, serve solo che l'intervento sia configurato dal punto di vista edilizio come;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- o ristrutturazione edilizia.
Nessuna detrazione se nell'abitazione si eseguono interventi di manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda il superbonus 110%, oltre ai requisiti richiesti per l'ecobonus 50%, è necessario che:
- l'intervento sia realizzato congiuntamente ad uno di quelli definiti trainanti (cappotto termico e sostituzione impianto di riscaldamento);
- sia accertato un doppio salto di prestazione energetica.
Ogni detrazione ha poi i suoi limiti di spesa o detrazione massima e le sue scadenze;
- l'ecobonus 50% scade il 31 dicembre 2024 e può portare in detrazione un massimo di 60.000 euro (spesa massima ammissibile 120.000 euro);
- il bonus casa 50% scade al 31 dicembre 2024 ed ha un limite di spesa di 96.000 euro;
- il superbonus come intervento trainato da altri realizzati dal condominio dove si trova l'appartamento, può essere realizzato al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, con una detrazione massima di 54.545 euro circa.
Le spese ammissibili al bonus infissi
Ciò premesso, Renatino sa per certo che nella sostituzione degli infissi le spese agevolabili sono quelle:
- per la coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- la fornitura e posa in opera di una nuova finestra o di una porta d’ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in sostituzione dell’esistente;
- le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- la fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
- le prestazioni professionali (ad esempio: per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica APE; per la direzione dei lavori o la sicurezza, le pratiche edilizie,...).
La qualificazione dell'intervento
Renatino sa che il suo cliente non potrà utilizzare il superbonus 110%. Nel suo condominio casualmente ci abita Carletto, il suo collega ingegnere, sempre prodigo di ottimi consigli, che fa pratiche di superbonus per tutti ma che si è messo di traverso quando si è cominciato a vagliare la possibilità di bonus 110%. Renatino si chiede come mai.
Da chiarire, a questo punto, è la corretta qualificazione edilizia dell'intervento perché da questa discenderanno tutte le necessarie conseguenze su come operare. Stiamo parlando di sostituire dei vecchissimi infissi in legno a singolo vetro (molto leggero) con dei più prestanti infissi in pvc della stessa dimensione e colorazione dei precedenti ma son un bellissimo vetrocamera che assicuri l'isolamento termico degli ambienti.
Renatino verifica che nel condominio non ci sono dei vincoli del Codice dei beni culturali, perché in quel caso sarebbe stato più complesso (un giorno Renatino ve lo racconterà). Renatino deve solo capire se questo è un intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria o di restauro e risanamento conservativo e sarebbe anche facile scoprirlo se non fosse che...a breve Renatino ve lo spiegherà.
L'art. 3, comma 1 del Testo Unico Edilizia definisce puntualmente gli interventi di:
- manutenzione ordinaria, ovvero quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- manutenzione straordinaria, che sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Sono interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Nella manutenzione ordinaria si parla di "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione", in quella straordinaria di "opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici". Mentre ne caso di restauro e risanamento si parla di "conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere...".
La Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, nella Sezione II - Edilizia, definisce la manutenzione ordinaria e differenzia la straordinaria in:
- leggera, ovvero che:
- non alterino la volumetria complessiva degli edifici;
- non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso;
- non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio;
- non riguardino parti strutturali dell'edificio;
- pesante, qualora interessino parti strutturali dell'edificio;
come anche il restauro e risanamento conservativo in leggero e pesante.
Per ogni tipologia ne definisce puntualmente il relativo regime edilizio:
- manutenzione ordinaria - attività edilizia libera;
- manutenzione straordinaria:
- leggera - CILA;
- pesante - SCIA;
- restauro e risanamento conservativo:
- leggero - CILA;
- pesante - SCIA.
Renatino scopre che il legislatore gli ha voluto semplificare la vita con il Glossario dell'edilizia libera allegato al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 in cui nell'elenco di interventi di manutenzione ordinaria, quindi edilizia libera, riporta:
- riparazione, sostituzione, rinnovamento serramento e infisso interno e esterno.
Ma, ormai lo avrete capito, Renatino non è mai soddisfatto ed ha sempre il brutto vizio di approfondire con la lente di ingrandimento soprattutto quando la materia edilizia e quella fiscale si intrecciano tra loro. Renatino si imbatte in due chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate contenuti:
- nella guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (ultima edizione datata agosto 2019, quindi successiva al Glossario dell'edilizia libera);
- nella risposta n. 383/2019.
Nella guida, quando parla di interventi di manutenzione straordinaria ammessi al bonus ristrutturazioni di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera b) del TUIR, l'Agenzia delle Entrate fa alcuni esempi tra i quali:
sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso.
Nella risposta n. 383/2019, dopo aver parlato delle semplificazioni arrivate dalle norme fino al 2018, ammette:
- Con riferimento al quesito proposto, si precisa, dunque, che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.
Il dubbio
Renatino non capisce come su un intervento così semplice possano esserci tutti questi dubbi. Manutenzione ordinaria o straordinaria (pesante o leggera)? edilizia libera, CILA o SCIA? ecobonus o bonus casa.
Cercando nel web trova pareri autorevoli ma discordanti. Dopo tanti mesi di studio decide che è più saggio utilizzare l'ecobonus 50% (che non ha vincoli sulla qualificazione dell'intervento) e chiama il suo cliente che, però, ne frattempo si è rivolto ad un serramentista che non solo gli ha sostituito gli infissi senza alcun problema ma gli ha pure fatto lo "sconto senza fattura"...denaro cash, chi si è visto si è visto e le misure anti-frode mute!
IL NOTIZIOMETRO