Requisiti di capacità tecnica: i limiti al soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato interviene sulla possibile integrazione documentale dei requisiti di capacità tecnica in sede di valutazione delle offerte

di Redazione tecnica - 24/04/2025

Il soccorso istruttorio tra D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 36/2023: cosa è cambiato?

Il passaggio dal D.Lgs. 50/2016 al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha segnato un'importante evoluzione anche per l’istituto del soccorso istruttorio, che rimane una garanzia fondamentale per la partecipazione paritaria alle gare, ma viene ora più chiaramente delimitato.

La disciplina previgente (art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016)

Il vecchio Codice prevedeva la possibilità per la stazione appaltante di richiedere l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante, incompleta o irregolare, con esclusione dei profili che impattavano sull’offerta tecnica ed economica.

Il limite era chiaro: non era consentita l’integrazione dei requisiti di partecipazione mancanti o non dimostrati, ma solo la rettifica formale della documentazione presentata, in nome del principio del favor partecipationis.

La riformulazione nel nuovo Codice (art. 101, D.Lgs. 36/2023)

L’art. 101 del D.Lgs. 36/2023 recepisce l’impianto della disciplina previgente, ma ne rafforza l’approccio legato al principio del risultato e al principio della fiducia e della buonafede.

Viene infatti introdotto il concetto di "soccorso correttivo" (art. 101, co. 4) che consente al concorrente di rettificare errori materiali nell'offerta, senza che ciò implichi una modifica sostanziale del contenuto dell'offerta stessa.

Questo significa che il concorrente può correggere errori, come ad esempio un errore di calcolo, ma non può cambiare l'offerta in modo sostanziale, ad esempio introducendo una nuova offerta. La modifica è applicabile prima che l’offerta venga esaminata e quindi anche oltre la scadenza del termine di presentazione, fino al giorno per l’apertura delle buste contenenti le offerte

Il soccorso istruttorio non può mai sfociare in un’integrazione postuma del contenuto dell’offerta o della dimostrazione di requisiti che l’operatore ha omesso. Diversamente, si violerebbe la parità tra i concorrenti, trasformando il soccorso in uno strumento correttivo non consentito.

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